Precipita all’interno della griglia condominiale (Tribunale Milano, sez. X, 31/01/2023,  n.776).

Precipita all’interno della griglia condominiale riportando lesioni fisiche.

Il danneggiato cita a giudizio il condominio e l’assicurazione dello stesso chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni sofferti a causa della caduta, ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Deduce, nello specifico, che mentre percorreva il marciapiede, improvvisamente, giunto all’altezza del condominio convenuto, la griglia/tombino ivi presente cedeva ed egli precipitava violentemente all’interno della stessa. Tale griglia non risultava prevedibile, né segnalata. Sul luogo interveniva la Polizia Locale che redigeva relazione di servizio. L’evento provocava “distorsione tibiotarsica dx, contusione anca dx, contusione ginocchio sx”.

Nel merito, il Tribunale osserva che il Condominio, pur dando atto che la proprietà del marciapiede ove è situata la griglia sarebbe del Comune di Milano, in ogni caso non ha contestato di essere l’effettivo titolare del potere fattuale di disponibilità e controllo della medesima griglia, e tale circostanza  è sufficiente a radicare in capo al Condominio la qualità di custode ai sensi dell’art. 2051 c.c..

Quanto alla dinamica del sinistro, il danneggiato ha provato, a mezzo testimoni, la riconducibilità eziologica del sinistro alla suddetta griglia condominiale.

Le dichiarazioni testimoniali vengono ritenute attendibili, circostanziate e precise, nonché prive di contraddittorietà, e unitamente alla documentazione fotografica prodotta in giudizio costituiscono prova presuntiva. Infatti, i testi escussi hanno dichiarato di avere trovato l’attore con la gamba all’interno della grata in prossimità del punto in cui vi era una grata più piccola, di talchè viene ritenuto presuntivamente provato che al momento del sinistro la grata non fosse correttamente agganciata e che dunque avesse cagionato la caduta dell’attore.

Al riguardo, lo stesso condominio ha dichiarato in atti che la grata in questione “era stata oggetto di saldatura”,  così potendosi agevolmente ritenere che la stessa al momento del sinistro non fosse adeguatamente saldata alle parti metalliche di supporto. Pertanto, non vi sono dubbi sulla pericolosità dei luoghi, inoltre non può ritenersi prevedibile da parte dell’utente della strada che le grate di calpestio non siano adeguatamente saldate.

Ragionando in tal senso non vi sono profili di imprudenza o colpa nei confronti del danneggiato.

Conclusivamente viene affermata la responsabilità del condominio con condanna al risarcimento dei danni patiti dall’attore e quantificati nell’importo di euro 2.206,00 per danno patrimoniale ed euro 6.488,00 per danno non patrimoniale.

Avv. Emanuela Foligno

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