In assenza dell’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un legale, il prelievo ematico sul guidatore in stato di ebbrezza risulterà nullo

In una recentissima sentenza (n. 618/2018) il Tribunale di Avellino, prima sezione penale, ha fornito chiarimenti sui casi in cui il prelievo ematico su un automobilista in stato di ebbrezza risulti nullo.

Per i giudici, va dichiarato nullo il prelievo ematico eseguito sull’imputato per guida in stato di ebbrezza, richiesto ai sanitari dalla P.G., laddove manchi l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p.. In questo caso, infatti, le analisi eseguiti saranno dichiarate inutilizzabili.

Laddove quindi non emergano dall’istruttoria altri elementi che dimostrino lo stato di ebbrezza dell’imputato, questi va assolto.

Nel caso di specie, il Tribunale campano ha dichiarato l’assoluzione dell’imputato cui era stato contestato il reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.

L’uomo, vittima di un incidente stradale, era stato trasportato in ambulanza in ospedale.

Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno appurato che la responsabilità del sinistro era del soggetto in questione. Inoltre, il medico del 118 aveva informato i carabinieri del fatto che “il guidatore appariva in stato di ebbrezza”.

I militari, quindi, hanno chiesto ai sanitari di effettuare accertamenti con prelievo di campioni biologici al fine di verificare se l’uomo fosse ubriaco o sotto effetto di droghe.

L’accertamento eseguito dalla struttura sanitaria ha appurato in effetti che l’uomo aveva nel sangue un tasso di alcolemia di 2,5 g/l.

Tuttavia, al soggetto non era stata comunicata la facoltà di farsi assistere da un difensore. E questo né nell’immediatezza, né prima del prelievo ematico.

Pertanto, la difesa dell’uomo ha eccepito l’inutilizzabilità dell’accertamento medico irripetibile, costituito dal prelievo ematico eseguito presso l’Ospedale.

Ciò in quanto non era stato preceduto dall’avvertimento, ex art. 114 disp. att. c.p.p., da parte delle forze di polizia.

Il Tribunale ha accolto la richiesta dell’imputato ritenendola fondata e richiamandosi alla copiosa giurisprudenza in merito.

La Corte di Cassazione (sent. n. 10850/2008) ha chiarito che, nel caso in cui l’accertamento del tasso alcolemico si renda necessario in presenza di elementi integranti una notizia di reato, ricorre il paradigma normativo dell’atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ex art. 354 c.p.p.

Bisognerà pervenire a conclusioni opposte nel caso in cui lo stesso accertamento sia determinato da esigenze meramente esplorative. In tal caso, risulterebbe espressione di un’attività di polizia amministrativa.

Nel caso di specie, l’accertamento del tasso alcolemico, eseguito su richiesta della polizia giudiziaria, integra i presupposti dell’atto urgente e indifferibile di P.G..

Proprio per questa ragione, prima di effettuare il prelievo ematico sarebbe stato necessario avvertire la persona della facoltà di farsi assistere da un legale.

Ciò nonostante non sia, invece, necessario procedere alla nomina di un difensore di ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o se nominato non sia comparso.

Sul punto, anche la Cassazione ribadisce che l’obbligo di preavviso sussiste qualora l’esecuzione del prelievo ematico sul conducente non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma venga richiesto dalla polizia giudiziaria.

Nel caso in esame ricorre proprio quest’ultima condizione.

Pertanto, secondo il Tribunale, in mancanza di tale avviso si realizza una violazione del disposto dell’art. 114 disp att. c.p.p..

Violazione che dà luogo ad una nullità di ordine generale, non assoluta, ma a c.d. regime intermedio.

Quanto alla relativa eccezione, questa può essere dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Un termine che è stato rispettato nel caso di specie.

Questa, inoltre, non incide su tutti gli atti del processo penale susseguenti al detto accertamento irripetibile. Ma, precisano i giudici, solo sul procedimento di assunzione dello stesso e ha, pertanto, quale effetto quello di rendere inutilizzabile a fini probatori l’esito di quell’accertamento.

Alla luce di tali evidenze, il giudice ha accolto l’eccezione sollevata dalla difesa dell’imputato.

Quindi è stato dichiarato nullo il prelievo ematico eseguito. Ne consegue dunque l’inutilizzabilità del risultato delle analisi.

In assenza poi di altri elementi di prova dello stato di ebbrezza, l’uomo è stato assolto per carenza di prove sulla sussistenza del fatto.

 

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