Prescrizioni abusive per finalità non terapeutiche, confermato il reato

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Respinto il ricorso del medico contro l’accusa di prescrizioni abusive ad alcuni pazienti di farmaci non consentiti per finalità eminentemente estetiche

Era stato condannato, in primo grado, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e 16.000 euro di multa per il reato di prescrizioni abusive in violazione della normativa contenuta nel “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

Nello specifico, il medico era accusato di aver somministrato fendimetrazina e clorazepato di potassio a due pazienti per finalità non terapeutiche ma eminentemente estetiche e di non aver interrotto la somministrazione della fendimetrazina, nonostante fossero trascorsi tre mesi consecutivi dalla iniziale assunzione.

In sede di appello, tuttavia, era stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Nel ricorrere per Cassazione, l’imputato deduceva che la somministrazione dei farmaci aveva avuto una funzione meramente terapeutica nei confronti di pazienti con patologie legate all’obesità. Inoltre, sottolineava di aver sempre operato in conformità alla normativa in materia, non avendo mai oltrepassato il limite massimo di tre mesi di somministrazione continuativa della fendimetrazina e non avendo mai prescritto la somministrazione in costanza di un indice di massa corporea (IMC) inferiore a 30, tenuto conto che tale indice assume rilevanza solo nella fase iniziale della cura, a nulla rilevando un eventuale successivo abbassamento.

Solamente in un caso il medico evidenziava di aver necessariamente protratto il trattamento per sette mesi ininterrotti a un paziente che aveva un “IMC” superiore a 35, a fronte di un quadro clinico estremamente grave.

La difesa, infine, censurava la mancata valutazione delle opinioni rese da consulenti di parte che avevano messo in risalto come la fendimetrazina non possa essere qualificata quale sostanza stupefacente, seppur inserita (dal 2011) nella relativa Tabella. Peraltro, nessuno dei pazienti del medico risultava essere tossicodipendente.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 12198/2020 ha tuttavia ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, giudicando il ricorso inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato ed implicante questioni di fatto.

I Giudici Ermellini hanno chiarito, come “per giurisprudenza pacifica di questa Corte, la somministrazione di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti è consentita, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 72, comma 2, solo qualora il medico agisca effettivamente per finalità terapeutiche, praticando un trattamento debitamente prescritto ai sensi dell’art. 43 del testo unico e coerente, secondo le conoscenze scientifiche del momento, con gli obiettivi clinici perseguiti”.

Logico, pertanto, risultava essere il percorso che aveva condotto la Corte territoriale a ritenere non esserci l’evidenza dell’innocenza del ricorrente. La decisione, infatti, aveva analizzato correttamente la disciplina in materia di sostanze stupefacenti ritenendo che la condotta del ricorrente fosse penalmente rilevante. Il Giudice di secondo aveva messo in evidenza l’assenza dei presupposti per ritenere che le prescrizioni avessero natura terapeutica, sia per le condizioni di salute dei pazienti che per l’eccessiva durata delle prescrizioni, così dando adeguatamente conto del perché difettasse l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato.

La redazione giuridica

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