Prestito concesso dai coniugi in rapporto al regime di comunione legale (Cass. civ., sez. III, n. 23819, pubbl. 1 agosto 2022).

Prestito concesso dai coniugi e presunzione di comunione legale.

Nella interessante decisione qui a commento, che tratta peraltro una questione molto diffusa nella prassi (ovverosia il prestito concesso dai coniugi), la Suprema Corte chiarisce che la ricezione di una somma (anche ingente) di denaro, della quale non si specifica che venga incassata a titolo personale da parte di uno dei due coniugi, ricade nella comunione legale.

Il prestito concesso dai coniugi congiuntamente, con denaro del quale gli stessi non hanno mai precisato che fosse personale, deve ritenersi sia stato erogato con denaro appartenente alla comunione legale.

Ne consegue che, dalla erogazione di un prestito con denaro appartenente alla comunione legale tra coniugi, sorge un diritto alla restituzione, che non è in favore dell’uno o dell’atro coniuge, ma della comunione legale.

L’attore, con atto di citazione, conveniva in giudizio i coniugi, parenti della moglie, assumendo di aver effettuato, molti anni prima, in loro favore, insieme all’epoca sua moglie, due prestiti, previa restituzione di pattuizione scritta comprensiva del versamento di un cospicuo interesse e chiedeva la restituzione del 50% dell’importo versato.

I convenuti sostenevano  di aver restituito l’intero importo, anni addietro, a mani della moglie dell’attore, dalla quale lo stesso successivamente si era separato, e poi aveva divorziato, e di aver quindi adempiuto all’obbligazione restitutoria.

In primo grado la domanda venia rigettata considerato che l’intero prestito fosse stato legittimamente restituito alla moglie dell’attore.

La Corte territoriale rigettava l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado e la vicenda approda in Cassazione.

IL ricorrente deduce che non sia applicabile la disciplina relativa all’amministrazione dei beni della comunione legale tra coniugi e che i debitori non possono essere considerati liberati dall’obbligazione restitutoria in quanto il 50% dell’importo andava restituito ad esso ricorrente.

La censura viene ritenuta infondata.

La Suprema Corte ribadisce che la solidarietà passiva tra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento.

Tuttavia, il caso in esame rientra nell’ambito di applicazione delle regole dettate per la comunione legale, in base alle quali deve ritenersi che in caso di prestito concesso congiuntamente da due coniugi in regime patrimoniale di comunione legale con denaro della comunione, il debitore che restituisca l’intero importo ad uno solo dei coniugi è liberato, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo.

Oltre a ciò, l’ex coniuge non era legittimato a richiedere ad un terzo il pagamento a titolo personale di un credito della disciolta comunione, e deve ritenersi che il pagamento restitutorio dell’intera somma presa a mutuo, effettuato da un debitore nei confronti di uno solo dei coniugi in comunione legale, sia liberatorio per l’intero.

L’efficacia estintiva del debito totale del pagamento effettuato a mani della ex moglie del ricorrente prescinde da una eventuale autorizzazione rilasciata dal ricorrente, o dal suo eventuale riconoscimento dell’estinzione del debito.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Effettività della tutela risarcitoria e valutazione equitativa

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui