Chi l’ha detto che senza preventivo l’avvocato non ha diritto al compenso? La questione è stata affrontata dal Tribunale di Verona con un’ordinanza del 17 luglio 2019

La consegna al cliente di un preventivo di massima, della spesa che dovrà sostenere per l’incarico professionale è necessaria solo qualora tra cliente e professionista non sia stato concluso un contratto scritto. È quanto emerge dall’articolo 13, comma 5, l. n. 247/2012, come modificato dall’articolo 141, comma 6, lett. d), l. n. 124/2017, entrato in vigore il 29 agosto 2017.

La vicenda

Il Tribunale di Verona ha accolto la richiesta di un avvocato di ottenere il pagamento della somma di 290.000,00 euro (oltre accessori) per lo svolgimento dell’attività professionale svolta in favore del convenuto per l’attività giudiziale civile, nonché per l’ulteriore attività di assistenza stragiudiziale relativa alla trattativa di una vendita immobiliare.

Il cliente si era opposto all’accoglimento della domanda. Pur riconoscendo di aver convenuto e accettato per iscritto il compenso professionale oggetto di causa, aveva dichiarato di non aver mai ricevuto un preventivo di spesa da parte dell’avvocato.

Dall’altro lato aveva dedotto la necessità di una rideterminazione del compenso, contrattualmente pattuito, da parte del giudice.

Con riguardo alla prima delle due deduzioni, il Tribunale ha osservato che pacificamente tra cliente e professionista era stato concluso un contratto scritto e che, altrettanto pacificamente, l’incarico conferito non era  stato revocato. Pertanto, non vi era alcun obbligo informativo in capo al professionista relativamente al preventivo di spesa.

Quanto alla ulteriore difesa del ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il giudice non può rideterminare l’entità del compenso pattuito dalle parti.

“In tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’articolo 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l’accordo delle parti e in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 6732/2000) e il compenso va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera soltanto in mancanza di convenzione”.

Il Tribunale di Verona ha infine accolto l’eccezione di inadempimento formulata dal cliente, in ordine alla richiesta di compenso da parte del professionista per l’ulteriore attività di assistenza stragiudiziale prestata nell’agosto 2017.

Obbligo informativo e responsabilità precontrattuale

Pur non potendo trovare applicazione, in questo caso – la norma sopra citata che, come già detto, è entrata in vigore il 29 agosto 2017 – il giudice di primo grado ha ritenuto che già prima di tale modifica legislativa, il professionista fosse soggetto a un obbligo informativo nei confronti del cliente e che esso concernesse anche i costi dell’incarico e, di conseguenza, anche la sua complessità.

“Tale informativa – ha concluso il Tribunale – si colloca nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d’opera intellettuale, vale a dire durante le trattative, e la violazione da parte del professionista del corrispondente dovere (…) determinerebbe a suo carico una responsabilità di tipo pre-contrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all’interesse negativo”.

La redazione giuridica

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