I principi di diritto dell’amministrazione di sostegno

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La vicenda riguarda l’apertura di una amministrazione di sostegno su istanza del Pubblico Ministero (Corte di Cassazione, I civile, sentenza 29 dicembre 2024, n. 34854)

Il Pubblico Ministero chiedeva che il beneficiario fosse posto in amministrazione di sostegno sulla base di quanto riferito dai Vigli urbani e dai servizi sociali in merito allo stato di trascuratezza e di scarsa igiene in cui viveva il beneficiario.

L’amministrazione di sostegno per stato di trascuratezza

Il Giudice tutelare, sentito il beneficiario e nella opposizione dei suoi fratelli, ha ritenuto opportuna la nomina quale amministratore di un terzo estraneo alla famiglia nella persona (avvocato).

I fratelli del beneficiario hanno proposto reclamo, deducendo l’assenza dei presupposti per l’apertura della misura e comunque che il loro congiunto poteva essere adeguatamente protetto dalla rete familiare.

La Corte d’appello di Venezia ha confermato il provvedimento sul rilievo che lo stesso interessato ha dichiarato di avere bisogno di qualcuno che lo aiuti nelle faccende. Infatti, come segnalato dei Vigili e degli assistenti sociali, l’uomo viveva in una condizione di degrado e di scarsa igiene personale, ed erano stati trascurati i suoi affari quali la richiesta di pensione e la dichiarazione della successione materna. Inoltre i fratelli si sono dimostrati poco collaborativi giungendo persino a rifiutare la fornitura di pasti messa a disposizione dal servizio sociale.

La vicenda si spinge in Cassazione. I familiari lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.c. per non aver il Giudice valutato correttamente la capacità del beneficiario di provvedere ai propri interessi, requisito fondamentale di applicazione dell’istituto. Deducono che l’interessato non ha alcuna alterazione psichica e che comunque l’amministrazione di sostegno non è stata aperta per provvedere a queste esigenze ma per occuparsi essenzialmente della gestione patrimoniale.

Amministrazione di sostegno e straordinaria amministrazione

I parenti osservano che all’amministratore sono stati affidati molteplici compiti, tra cui gli atti di straordinaria amministrazione, la gestione dei conti correnti, la scelta del medico di famiglia, il compito di prestare il consenso informato ai trattamenti sanitari al trattamento dei dati personali l’assunzione di colf, la richiesta di prestazioni previdenziali, esorbitanti le effettive esigenze dell’interessato ed inutilmente invasivi.

La Cassazione osserva che il ricorso è stato notificato al soggetto nominato amministratore di sostegno, ma non a quest’ultimo personalmente; che ugualmente non risulta che gli sia stato notificato il reclamo, promosso sempre dai fratelli, notificato invece all’amministratore di sostegno nella supposizione che egli sia legittimato a rappresentare il beneficiario nel presente procedimento.

Di conseguenza il Collegio, nella ordinanza interlocutoria, oltre a disporre la notifica del ricorso per cassazione nei confronti del diretto interessato, ha invitato le parti a interloquire sulla regolarità della procedura in particolare sulla integrità o meno del contraddittorio, invitandoli espressamente a indicare se vi sono ulteriori atti cui fare riferimento, al fine di verificare se il beneficiario è stato preventivamente invitato a esercitare le garanzie difensive che gli competono.

Ebbene, il quadro normativo non consente di derogare alla regola della conservazione (piena) della capacità processuale dell’interessato e al necessario coinvolgimento dello stesso nei giudizi che lo riguardano che non risulta dagli atti la notifica del reclamo (incardinato dai fratelli del beneficiario) notificato esclusivamente all’amministratore di sostegno sulla erronea presupposizione che costui fosse l’unico soggetto legittimato a poter rappresentare il beneficiario nel procedimento giudiziario.

Questo “errore” ha viziato l’intero procedimento e non può dirsi sanata dalla partecipazione in giudizio dell’amministratore di sostegno, ergo ne consegue la nullità del decreto di apertura della amministrazione di sostegno.

La conservazione della capacità processuale del diretto interessato

La conservazione della capacità processuale del diretto interessato nei giudizi ablativi o limitativi della capacità di agire è un principio consolidato nel nostro ordinamento, già previsto in tema di interdizione ed inabilitazione dall’art. 716 c.p.c., ancora prima della entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6. Questo risponde ai principi costituzionali espressi dagli artt.24 e 111 Cost., in ragione dei quali deve essere assicurata al titolare di diritti e interessi legittimi la piena capacità di agire e difendersi nel processo ove questi diritti vengono in discussione, a maggior ragione se si tratta di diritti fondamentali della persona.

La funzione della misura non è rassicurare i familiari sulla conservazione del patrimonio, o preservare i terzi dal fastidio della convivenza civile con le persone fragili, ma migliorare la qualità di vita del soggetto protetto soddisfacendo i suoi bisogni e le sue esigenze. A questa condizione si giustifica l’intervento dell’autorità giudiziaria ed è in vista di questa finalità che si assicura la partecipazione del soggetto, nei limiti in cui le sue condizioni lo consentono, alle scelte che lo riguardano.

Pertanto, i giudici enunciano i seguenti principi di diritto sull’amministrazione di sostegno:

  • A) Nel procedimento per l’apertura della amministrazione di sostegno, avendo il giudice tutelare la facoltà di estendere al beneficiario, anche d’ufficio, effetti, limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, è doverosa una regolare vocatio in ius del diretto interessato, con la notifica non solo del ricorso ma anche di un decreto di comparizione con la indicazione della data dell’udienza e che contenga l’avviso che la parte ha facoltà di costituirsi tramite un avvocato, che può presentare istanza per la ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in ogni caso si procederà alla sua audizione e che il beneficiando conserva la capacità processuale per tutta la durata del giudizio, anche nel caso di provvisoria apertura della amministrazione di sostegno. L’adempimento può essere omesso solo qualora il giudice tutelare sia in grado di escludere con assoluta certezza che in quel giudizio non si dovrà discutere di limitazioni di capacità, oltre che nel caso in cui l’interessato stesso abbia proposto il ricorso conferendo mandato ad un avvocato; se l’interessato ha proposto ricorso personalmente, senza ricorrere alla difesa tecnica, dovrà essere avvisato dal giudice tutelare della facoltà di nominare un difensore.
  • B) Il beneficiario di una amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere il difensore di sua fiducia e non può essere rappresentato nel giudizio stesso dal nominato amministratore di sostegno. Egli conserva in ogni caso, anche qualora la misura divenga definitiva, la facoltà di chiedere la revoca della misura e di interloquire direttamente, anche per via informale, con il giudice tutelare.

Avv. Emanuela Foligno

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