Principio di bigenitorialità: un parere del Tar sulla sua applicazione

0

Il Tar del Friuli, sul principio di bigenitorialità, affronta il caso di un padre che ignorava l’andamento scolastico del figlio, poi bocciato

Con la interessante sentenza n. 312/2017, il Tar del Friuli Venezia Giulia ha fornito dei chiarimenti sul principio di bigenitorialità.
Nel caso di specie, un padre ignorava il pessimo andamento scolastico del figlio, poi bocciato, in quanto i docenti ne avevano informato solo la madre.

Ebbene, per il Tar del Friuli Venezia Giulia, stante l’applicazione del principio di bigenitorialità, deve essere annullata la bocciatura se il padre dello studente, separato dalla madre, non era al corrente della situazione.

Il motivo? Avrebbe potuto intervenire sul rendimento scolastico del figlio, del quale era stato disposto l’affidamento condiviso a entrambi i genitori.
Il genitore, infatti, aveva chiesto l’annullamento degli atti per effetto dei quali il ragazzo era stato bocciato.
Il suo rendimento scolastico, infatti, era peggiorato anche a causa della separazione dei genitori. E, di fatto, si era concretizzato in “poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi”.
Inoltre, si legge nel provvedimento, “nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze”.

Tuttavia, nonostante la scuola fosse consapevole delle difficoltà che il giovane aveva incontrato dopo la difficile separazione dei genitori, l’Istituto aveva informato solo la madre.

E questo ben sapendo che era stato disposto l’affidamento congiunto del figlio a entrambi i genitori.
Secondo il Tar, pertanto, la scuola ha violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta a tutelare il principio di bigenitorialità in ambito scolastico.
Per queste ragioni i giudici amministrativi ritengono che il ricorso vada accolto.

Il comportamento omissivo dell’istituto scolastico ha impedito al padre dello studente di adottare una serie di rimedi atti a intervenire positivamente sul rendimento scolastico del figlio.

Ma essendone stato tenuto all’oscuro, non ha potuto fare nulla.
Un giudizio, quello del Tar, avvalorato dalle circostanze. Era stato infatti ottimo il rendimento del giovane negli anni scolastici precedenti.
 
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms al numero WhatsApp 3927945623
 
Leggi anche:
PADRE OSTACOLA I RAPPORTI TRA MADRE E FIGLIO, DEVE PAGARE I DANNI?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui