Esiste l’interesse ad agire del candidato che lamenti il mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, delle regole procedimentali e che pertanto, chieda la rinnovazione della procedura selettiva?

La vicenda

L’appellante aveva proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva rigettato le sue domande formulate nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale, volte ad ottenere la declaratoria di illegittimità della delibera di conferimento ad un altro candidato dell’incarico di posizione organizzativa “Distretto Sanitario “, non avendo ella dimostrato che, ove la procedura selettiva fosse stata correttamente espletata, avrebbe potuto conseguire l’incarico in questione.

La corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari –, riformando la pronuncia di primo grado, accoglieva il gravame della ricorrente evidenziando che la posizione dell’aspirante al conferimento di una posizione organizzativa non è dissimile da quella del candidato che partecipi ad una selezione bandita dal datore di lavoro e pertanto, deve riconoscersi in capo al quest’ultimo un interesse giuridicamente qualificato al rispetto della procedura, la cui violazione legittima il non vincitore a richiedere l’accertamento giudiziale dell’inadempimento, oltre che, eventualmente, il risarcimento del danno da perdita di chance.

A ciò aggiungeva che in relazione al mancato rispetto delle regole della selezione l’interesse ad agire per far accertare l’inadempimento postula solo che il candidato possa essere ricompreso nella rosa dei possibili vincitori, mentre un più severo onere probatorio incombe sul lavoratore che agisca per ottenere il risarcimento del danno, evenienza, questa, non ricorrente nella fattispecie in quanto l’appellante aveva domandato l’accertamento dell’illegittimità della delibera di conferimento degli incarichi e la condanna della Asl a rinnovare la procedura.

Il candidato, titolare di una posizione soggettiva di credito

Da tempo la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciare sulla posizione giuridica soggettiva dell’aspirante alla promozione nell’ambito dell’impiego privato, ha evidenziato che a fronte dell’obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l’azione di risarcimento del danno (Cass. n. 4462/2004).

Gli stessi principi sono stati affermati in relazione alle procedure selettive bandite dal datore di lavoro pubblico in merito alle quali è stato evidenziato che agli atti del datore, di natura negoziale, “si correlano diritti soggettivi e ciò comporta che il giudice ordinario, accertato l’inadempimento, ha anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un facere, data la sussistenza del diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte della P.A. medesima, oltreché del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri predeterminati nel bando per l’ammissione alla selezione, lo svolgimento delle prove, la selezione dei promovendi e così via, diritto che non riguarda quindi soltanto la formazione della graduatoria ma anche il tempo e l’ordine della promozione” (Cass. n. 4436/2018 e negli stessi termini Cass. n. 268/2019).

La decisione

È noto, infatti, – hanno aggiunto gli Ermellini – che “la valutazione dell’interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all’utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l’attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere” (Cass. n. 10036/2015).

Ne consegue che in tema di procedure selettive la condizione richiesta dall’art. 100 c.p.c. (interesse ad agire) è ravvisabile rispetto all’azione di esatto adempimento, nella specie esercitata dalla ricorrente, la quale aveva domandato la rinnovazione della procedura e non il risarcimento del danno, ogniqualvolta si assuma che il datore abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o si sia discostato dai criteri valutativi e non richiede null’altro se non l’allegazione da parte del lavoratore di avere partecipato alla selezione o di essere stato ingiustamente escluso dalla stessa.

A tali principio di diritto si era correttamente attenuta la Corte territoriale e pertanto la sentenza è stata confermata in via definitiva.

Avv. Sabrina Caporaale

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