La questione sulla quale i giudici della Suprema Corte di Cassazione sono stati chiamati a pronunciarsi è la seguente: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, a quale parte spetta esperire il tentativo obbligatorio di mediazione?
La vicenda
La Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato improcedibile, per mancato esperimento nel termine assegnato della mediazione ex art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010, l’opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca di credito cooperativa.
Contro tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sull’opponente piuttosto che sull’opposto, con la conseguenza che il suo mancato esperimento nei termini di legge, determini l’improcedibilità dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La Cassazione (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 23003/2019) ha dichiarato il motivo manifestamente infondato.
La statuizione della Corte di merito, era in linea col principio più volte ribadito in giurisprudenza, secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poiché il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre” (Cass. n. 24629/2015).
In altri termini, essendo il tentativo obbligatorio di mediazione strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio, grava sulla parte che promuove un simile giudizio l’onere di assolvere tale condizione di procedibilità.
Invero, – hanno aggiunto gli Ermellini – nel procedimento monitorio, un processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo all’eventuale opposizione dell’ingiunto: pertanto, spetta a quest’ultimo e sempre a condizione che sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa: come nella specie era avvenuto – l’esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione, essendo nel suo interesse definire alternativamente il giudizio; da ciò logicamente consegue che, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà la sua azione (proposta sotto forma di opposizione) a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità.
In sostanza, hanno concluso gli Ermellini, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, la “logica del contraddittorio” viene adeguatamente garantita proprio assicurando al destinatario della ingiunzione la possibilità di definire in via extragiudiziaria la controversia nella fase del giudizio di merito instaurato a seguito di opposizione (la cui proposizione è soggetta a termine perentorio che, in difetto di espressa norma di legge, non viene ad essere sospeso dalla proposizione della istanza di mediazione divenendo definitivo ed irrevocabile il decreto di condanna in caso di omessa attivazione dell’opponente).
La redazione giuridica
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