Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva
La vicenda
La Corte d’appello di Torino aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente, in proprio e in qualità di legale rappresentante di una cooperativa sociale, contro il verbale di accertamento col quale l’INPS gli aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali, dovuti quale condebitore in solido della sua consorziata Onlus.
Contro tale pronuncia il predetto ha proposto ricorso per Cassazione denunciando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 2697 c.c. e conseguente falsa applicazione del gll’art. 2615 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse onere del Consorzio provare che i contratti di appalto, che avevano dato luogo all’occupazione di manodopera per la quale erano stati richiesti i contributi non pagati, fossero stati stipulati direttamente dalla consorziata Onlus e non dal Consorzio medesimo.
Ebbene, il motivo è stato accolto perché manifestamente fondato.
La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 23028/2019) ha chiarito che “nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l’Istituto assuma fondati sul rapporto ispettivo (Cass. n. 14965 del 2012)”.
La Corte territoriale aveva, perciò, errato nell’addossare al ricorrente la prova dell’avvenuta stipulazione da parte della consorziata dei contratti di appalto in relazione ai quali si era avuta l’occupazione di manodopera, da cui era emerso il credito per contributi previdenziali, costituendo piuttosto l’avvenuta stipulazione ad opera del Consorzio, il fatto costitutivo della pretesa fatta valere nei suoi confronti dall’INPS”.
Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame.
La redazione giuridica
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