Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori

La vicenda

La Corte d’appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il reclamo proposto dall’appellante, avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia, che dichiarava la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.

La vicenda è giunta in Cassazione a seguito di impugnazione formulata dalla ricorrente la quale, tra gli altri motivi, denunciava la violazione dell’art. 100 c.p.c., per aver ritenuto che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, comportasse il venir meno dell’interesse alla decisione, senza tener conto degli effetti pregiudizievoli che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale avrebbero prodotto sotto il profilo non solo della dignità personale del genitore, ma anche della sua autorevolezza nei confronti del figlio medesimo.

Il decreto impugnato, a detta della ricorrente, avrebbe perciò conferito rilievo esclusivamente all’interesse del minore (ritenuto assorbente rispetto a quello della madre), in tal modo trascurando l’autonomia della propria posizione processuale e la soccombenza nel primo grado di giudizio, rispetto alla quale il reclamo costituiva l’unico strumento per tutelare il suo ruolo di genitore.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di Cassazione (Sezione Sesta Civile, ordinanza n. 23019/2019) non ha accolto il ricorso ritenendo che “il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta, ove sopravvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati”.

Qualora, poi, come nel caso in esame, si verifichi in pendenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza, l’evento in questione, determinando la cessazione della responsabilità genitoriale per altra causa, preclude il passaggio in giudicato del predetto provvedimento, ne comporta l’inefficacia e rende quindi inammissibile l’impugnazione eventualmente proposta (Cass., Sez. I, 19/06/1996, n. 5664; 22/07/1976, n. 2889).

In quest’ottica, la corte territoriale aveva correttamente affermato che nessun rilievo potesse assumere, ai fini della prosecuzione del procedimento, l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda, dal momento che, come si evince dall’art. 330 c.p.c., la dichiarazione di decadenza risponde esclusivamente a finalità di tutela dell’interesse del minore nei confronti dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori investiti della responsabilità genitoriale.

La redazione giuridica

Leggi anche:

RESPONSABILITA’ GENITORIALE: MINORE RESTITUITA AI GENITORI NATURALI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui