Nel 2018, la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la decadenza della responsabilità genitoriale di due coniugi nei confronti della propria figlia minore
La decisione era stata assunta sulla scorta di una CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale era emerso che la madre della bambina soffriva di un disturbo psicologico compensato con farmaci; il padre invece, era stato prima accusato e poi, condannato per presunti abusi sessuali sulla minore. Per i giudici di merito, dunque, non sussistevano i presupposti per la reintegra della responsabilità genitoriale.
Il ricorso per Cassazione
La vicenda è giunta al vaglio della Cassazione che ha accolto il ricorso della madre per i motivi che seguono.
Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Nel caso in esame, tuttavia, la corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla inidoneità della ricorrente e all’inadeguatezza della sua capacità genitoriale, trascurando del tutto le conclusioni del CTU a favore della reintegra nella responsabilità genitoriale.
Secondo la CTU infatti tra la madre e la bambina esisteva un sicuro legame che comprovava non solo un attaccamento affettivo ma anche capacità di accudimento che avrebbero potuto essere ulteriormente valorizzate attraverso un idoneo percorso.
Le circostanze contingenti che avevano determinato l’allontanamento della bambina dal nucleo familiare (procedimento penale nei confronti del padre della minore per supposta violenza sessuale nei confronti della minore) erano state poi, completamente superate in quanto il padre, condannato in primo grado, era stato assolto con formula piena in appello ed escluso qualsiasi coinvolgimento della madre nella vicenda.
La stessa fragilità psicologica della ricorrente consistente in un disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico non poteva costituire valido ostacolo, stante la compensazione farmacologica, alla capacità genitoriale, come evidenziato dalla CTU che aveva concluso per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, fermo restando l’affido ai servizi sociali.
La decisione
Il giudice territoriale nel discostarsi dalle risultanze della CTU avrebbe dovuto spiegare le ragioni ed i motivi della sua decisione nell’interesse della minore, tenendo conto del suo forte legame affettivo con la madre.
Per tutti questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito.
La redazione giuridica
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