Primario del reparto di urologia e urologo di turno di un ospedale milanese sono stati ritenuti responsabili del decesso di un anziano paziente, per avergli somministrato antidolorifici senza gastroprotezione e non aver correttamente diagnosticato la conseguente peritonite

I giudici della Cassazione hanno dichiarato estinto il reato per prescrizione, ma hanno ricordato che: “In ipotesi di responsabilità dell’esercente la professione medica, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica”.

La vicenda

La corte d’appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado, a carico di due medici, rispettivamente, il primario del reparto di urologia e l’urologo curante di turno di un ospedale milanese, ritenuti penalmente responsabili, a titolo di colpa generica (dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia) e specifica (in violazione delle norme che disciplinano l’attività medica) del decesso di un paziente.
Il primo era stato accusato di aver lasciato alla mera discrezionalità degli infermieri la somministrazione di antidolorifici senza protettore gastrico a un paziente anziano e da mesi defedato, così non impedendo la formazione di ulcere duodenali e la perforazione di tre ulcere; ad entrambi, di non aver diagnosticato tempestivamente la conseguente peritonite, pur essendo le cisti renali già state diagnosticate nelle visite precedenti e così cagionando la morte della vittima, per shock settico.

Su ricorso di entrambi gli imputati, la vicenda è giunta in Cassazione.

A detta della difesa la ricostruzione degli eventi e del relativo nesso di causa tra l’omissione e il decesso del paziente non erano chiari. E, in ogni caso, la corte territoriale, aveva applicato nello specifico una regola basata su un coefficiente probabilistico, senza tuttavia procedere alla verifica di essa nel caso concreto, alla luce delle evidenze disponibili.
Di qui la ritenuta inadeguatezza del percorso giustificativo sulla ricostruzione del nesso causale, tenuto conto degli altri fattori causali che avrebbero neutralizzato l’ipotesi accusatoria e imposto un giudizio assolutorio, quale conseguenza del ragionevole dubbio configurabile.
Ma i giudici della Cassazione non hanno accolto i motivi di ricorso, reputando l’assunto difensivo privo di fondamento.
Le motivazioni delle sentenze di merito, infatti, partendo dal quadro delle evidenze fattuali raccolte nel processo, avevano ricostruito in maniera del tutto coerente e immune da vizi, il nesso causale tra la terapia antidolorifica erroneamente prescritta dall’imputato e la produzione delle ulcere che avevano determinato la letale perforazione delle viscere del paziente.

La decisione

«Il giudizio – hanno affermato i giudici della Cassazione – non si è fermato a livello di probabilità di verificazione dell’evento, ma ha attinto dagli elementi fattuali per accertare la validazione dell’ipotesi formulata, in perfetta aderenza ai principi ormai consolidati nella stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, proprio in ipotesi di responsabilità dell’esercente la professione medica, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle particolarità del caso concreto».
Ebbene, già nella sentenza di primo grado, il Tribunale aveva accertato, anche alla luce dei dati documentali e delle indicazioni rinvenibili nelle Linee Guida acquisite al processo, le controindicazioni di una somministrazione di antidolorifico senza gastroprotezione, avuto riguardo al fattore di co-morbilità accertato, alle modalità di somministrazione dello stesso farmaco, alla sintomatologia già presente nei giorni antecedenti il decesso (vomito, disappetenza, stitichezza ricollegabile a patologie gastro intestinali) e alla controindicazione contenuta nella scheda tecnica del medicinale in relazione ai pazienti con insufficienza renale severa al momento del ricovero.
Ciò detto, la sentenza di condanna a carico dei due medici imputati, è stata annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato, con rigetto dei ricorsi agli effetti civili e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili.

La redazione giuridica

 
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