In caso di condanna il giudice può disporre il risarcimento del danno a favore della parte offesa agendo in tre diversi modi
Nell’ambito di un processo penale, il soggetto costituitosi parte civile può vedersi riconosciuto, in caso di condanna dell’imputato, il risarcimento del danno subito. In tal caso il giudice può agire con tre diverse modalità: liquidare integralmente il danno, disporre il pagamento di una provvisionale o condannare genericamente al risarcimento senza la sua quantificazione.
Per la parte offesa la decisione più conveniente è la liquidazione integrale del danno: in tal caso, infatti, la vittima potrà notificare al condannato la sentenza e l’atto di precetto, intimandogli così il pagamento della cifra dovuta e compiendo, in tal modo, le prima mossa necessaria per procedere all’esecuzione forzata in caso di inadempimento; tale misura, prima della quale è sempre consigliabile un’indagine preliminare sui beni che possono essere eventualmente aggrediti, è tuttavia subordinata all’irrevocabilità della sentenza. Ciò vuol dire che, salvo espressa disposizione di esecutività provvisoria, non può essere applicata in caso di impugnazione entro i termini previsti.
Il precetto può essere notificato, assieme alla sentenza, anche nell’ipotesi in cui il giudice abbia disposto il pagamento di una provvisionale; la provvisionale, a differenza della liquidazione integrale, è sempre immediatamente esecutiva. Nel caso in cui la vittima non ritenga la cifra soddisfacente e confacente ai propri interessi dovrà avviare autonomamente un procedimento civile per far accertare il danno residuo. Il processo civile, infine, rappresenta l’unica strada percorribile in caso di una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno da parte dell’imputato, senza che il giudice, per mancanza di prove sufficienti, abbia disposto l’ammontare della somma da liquidare.
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