Accolto il ricorso presentato da una società del leccese che, ritenendo il debito non dovuto, aveva presentato una semplice istanza su carta libera

Una società a responsabilità limitata ha ottenuto nei giorni scorsi l’annullamento da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce di una cartella esattoriale di oltre 35mila euro per irap, ives ed iva relativi all’anno d’imposta 2010. La decisione dei giudici si basa sulla mancata risposta di Equitalia a una semplice istanza presentata dall’azienda con cui venivano rilevati alcuni vizi di legittimità della cartella.

La Commissione Tributaria ha infatti accolto il ricorso presentato dal legale della società, l’avvocato Matteo Sances, incentrato sul mancato rispetto della normativa vigente. “Con la Legge 228/2012 – spiega il legale – è stata introdotta una norma che prevede la possibilità per il contribuente, il quale si ritenga leso da un atto esattoriale, di presentare semplicemente un’istanza a Equitalia indicando i motivi di illegittimità della pretesa”.

Il provvedimento legislativo prevede inoltre che il concessionario dopo aver ricevuto l’istanza debba inoltrarla all’ente impositore competente, il quale ha 220 giorni per rigettare l’istanza e comunicarlo al contribuente. In caso di mancata risposta al contribuente è previsto l’annullamento di diritto del debito per silenzio/assenso dell’ufficio.

Nel caso in esame i giudici hanno accertato che Equitalia non ha provveduto a inoltrare l’istanza del ricorrente all’ente impositore competente – ovvero, trattandosi di tributi, l’Agenzia delle Entrate di Lecce – facendo così trascorrere il termine di 220 giorni previsto dalla legge. Inoltre l’Ente incaricato della riscossione dei tributi, avrebbe agito esecutivamente nei confronti dell’azienda con un pignoramento presso terzi. Di qui la decisione dei giudizi di annullare la cartella esattoriale dichiarando ‘annullate di diritto’ le pretese dell’Erario.

“L’importanza di questa sentenza – afferma l’avvocato Sances – è che stabilisce il principio che se un contribuente riceve un atto da Equitalia e ritiene che il debito non sia dovuto, può fare una semplice comunicazione al concessionario su carta libera (senza dover necessariamente avviare un’azione legale) e, se l’ente impositore non risponde entro 220 giorni, il debito si annulla di diritto”.

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