La prova liberatoria in materia di contagio da HCV post trasfusione

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La vedova e i figli della vittima citano a giudizio il Ministero della Salute e l’Ospedale di Treviglio-Caravaggio per ottenerne il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis per avere il loro congiunto contratto virus di epatite C a causa di trasfusioni nel maggio del 1981 all’Ospedale di Calcinate. Ministero e ASL forniscono una prova liberatoria inidonea e la Corte di Appello li condanna al risarcimento del danno biologico. La Suprema Corte conferma (Cassazione, III civile, ordinanza 11 dicembre 2024, n. 31868).

Per tale fatto l’interessato aveva chiesto l’8 aprile 2004 indennità ai sensi della L. 210/1992. Accertato, come da verbale della Commissione medica Ospedaliera dell’Asl di Bergamo notificato al de cuius il 25 marzo 2005, il nesso causale fra tali trasfusioni e l’epatopatia cronica HCV in cui egli era incorso, aveva ricevuto indennità nella misura di 8812,71  euro fino al suo decesso, avvenuto per diversa causa (emorragia cerebrale).

Dopo la effettuazione di due CTU, il Tribunale rigetta ogni domanda con sentenza n. 428/2018. La Corte d’appello di Brescia, invece, condanna in solido il Ministero e la Gestione Liquidatoria della ASL a risarcire iure hereditatis il danno biologico – detratto l’indennizzo di cui alla L. 210/1992 – nella misura di 26.634,31 euro.

La prova liberatoria inidonea

La Corte d’appello ha ritenuto inidonea a fornire la prova liberatoria che deve apportare la struttura ospedaliera “l’attestazione del centro trasfusionale”, perché mancherebbe la dimostrazione che “sulle dieci unità trasfuse… fosse stato eseguito il controllo dell’antigene HbsAG”.

Si tratta, quindi, di una valutazione fattuale, che la ASL intende censurare in via diretta, tentando di “coprire” tale inammissibile censura con argomentazioni giuridiche che, però, rileverebbero soltanto se esito dell’indagine di fatto compiuta dal giudice di merito – e non certo sostituibile da un’indagine fattuale del giudice di legittimità – fosse risultato l’opposto.

Il termine prescrizionale del danno lungolatente

Per quanto concerne il termine prescrizionale del danno lungolatente il decorso avviene da quando, “secondo le ordinarie conoscenze scientifiche, il paziente potesse apprezzare di avere subito un danno iatrogeno”, e ciò verificando la sussistenza del nesso causale “secondo le conoscenze più approfondite del tempo“.

Ebbene, la Corte di secondo grado ha esaminato correttamente l’eccezione relativa alla prescrizione con un’accurata motivazione che ricostruisce quando, in termini fattuali, si verificò nel caso in esame l’effettiva conoscibilità per esercitare il diritto risarcitorio, addivenendo all’accertamento della validità della domanda risarcitoria.

I Giudici di appello hanno correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità e al riguardo viene richiamata Cass. sez. 3, ord. 7 maggio 2021 n. 12182, per cui, una volta che sia dimostrata dal danneggiato la data di presentazione della domanda per indennizzo ai sensi della L. 210/1992, spetta a controparte provare che egli già prima “conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione.

La errata liquidazione del danno biologico

Venendo, infine, alla liquidazione del danno, i Giudici di appello hanno errato nell’applicare le tabelle milanesi, in luogo del Codice delle Assicurazioni.

Difatti, deve essere applicato anche nelle cause relative a illeciti commessi e danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore e ai giudizi a tale data pendenti il citato Codice, con il solo limite, eventuale, del giudicato interno già raggiunto sul quantum – poiché, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della responsabilità civile, non incide su situazioni giuridiche acquisite al patrimonio del leso, ma si rivolge direttamente al giudice, limitandone la discrezionalità e indicando il criterio tabellare come parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Avv. Emanuela Foligno

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