Il permanere dell’iscrizione all’albo degli avvocati è altresì incompatibile con il pubblico impiego in quanto lascia presumere l’esercizio della professione forense con connotazione di abitualità

Professione forense e pubblico impiego: vi è incompatibilità?

La risposta è si. Ci si può allora domandare se essere iscritti all’albo professionale, senza esercitare la professione, è anch’esso motivo di incompatibilità.

Il tema è stato affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza (sent. n. 32369/2018).

Il caso

La Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto dal ricorrente col quale il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, a sua volta, aveva respinto l’opposizione al licenziamento disciplinare comminata dal suo datore di lavoro, per incompatibilità professionale.

L’uomo era dipendente del Comune di Pompei. Il licenziamento sarebbe scaturito dal fatto che vi fosse incompatibilità tra la sua funzione di dipendente pubblico e quella di avvocato.

L’ente locale, contestata il fatto che il dipendente non avesse, preventivamente, dichiarato l’esistenza di tale motivo di incompatibilità, per aver continuato ad essere iscritto all’albo degli avvocati, lasciando con ciò, presumere l’esercizio abituale della professione.

Nella stessa lettera di licenziamento si faceva menzione degli artt. 53 d.lgs. n. 165/2001, 60 e segg. t.u. n. 3/1957; nonché l. 339/2003, l. n. 247/2012 che prevedono l’espressa situazione di incompatibilità tra la funzione di dirigente pubblico e la professione forense; nonché dell’art. 21 le. n. 247/2012 secondo cui l’iscrizione all’albo professionale fa presumere l’esercizio abituale della medesima attività.

Il ricorso in Cassazione

Il giudizio è stato confermato anche dai giudici della Cassazione.

L’art. 53, comma 1 d.lgs. n. 165/2001, – affermano – ha sancito una vera e propria estensione a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, compresi quelli per i quali vigeva in precedenza una disciplina speciale (quali i dipendenti degli enti del parastato L. n. 70 del 1975, ex art. 8), della disciplina delle incompatibilità dettata dal testo unico degli impiegati civili dello Stato agli artt. 60 e seguenti. La stessa norma, poi, ha fatto salve le disposizioni speciali in materia di incompatibilità già vigenti per il personale docente, direttivo e ispettivo della scuola, per il personale docente dei conservatori di musica, per il personale degli enti lirici e del servizio sanitario nazionale, nonché per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale. Dunque, l’art. 53 cit. ha ribadito il generale principio dell’incompatibilità, sancito per i dipendenti statali (e degli enti pubblici non economici), con riferimento a tutti i pubblici dipendenti.

Parimenti, hanno altresì confermato che il permanere dell’iscrizione all’albo degli avvocati è altresì incompatibile, con il pubblico impiego, in quanto lascia presumere l’esercizio della professione forense con connotazione di abitualità.

 

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