Quantificazione equitativa del danno e motivazione della valutazione

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La Suprema Corte ribadisce il radicato insegnamento secondo cui ai fini della quantificazione equitativa del danno il Giudice è tenuto a dare chiara ed esauriente motivazione della valutazione equitativa operata (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 11 novembre 2024, n. 28969).

I fatti

L’ASL Toscana Centro instaura giudizio civile per fare accertare l’indebito esborso di denaro cui aveva fatto luogo in favore della società convenuta, “relativamente alle terapie riabilitative secondo il cosiddetto ciclo intensivo diurno pieno”, in quanto le terapie non sarebbero state effettuate, o sarebbero state effettuate con modalità notevolmente difformi da quelle prescritte dalla Regione Toscana con apposita normativa.

Il tribunale (sent. 718/2020) accoglieva in parte la domanda e condannava la s.r.l. convenuta a pagare all’attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di €167.255,60.

La soccombente propone appello e la Corte di Firenze accoglie il gravame e ridetermina la somma dovuta nel minor importo di €48.169,60.

La Corte dà atto che il Tribunale aveva liquidato il danno in via equitativa ed aveva indicato i criteri seguiti per la sua decisione, cioè aveva assunto “a riferimento la perizia svolta nel giudizio penale, dalla quale era emerso che 24 soggetti su 46 esaminati a campione (oltre il 50%) avessero una condizione di salute incompatibile con l’esecuzione del ciclo intensivo diurno (incompatibile con gli importi fatturati in esubero dalla società soccombente”.

Tuttavia, secondo i Giudici di appello la decisione di primo grado non era condivisibile avendo ritenuto che la metà dei pazienti trattati non potesse essere compatibile con il ciclo diurno intensivo e benché avesse poi liquidato il danno non già per la quota della metà, bensì per la quota di 1/3, ossia per difetto, “allo scopo di pervenire ad una determinazione che possa ritenersi danno con ragionevole certezza subito dall’attrice”.

Il ricorso in Cassazione

L’ASL impugna la decisione contestando la quantificazione equitativa del danno della Corte di Firenze.

Gli Ermellini ribadiscono il radicato insegnamento secondo cui ai fini della quantificazione equitativa del danno il Giudice è tenuto a dare chiara ed esauriente motivazione della valutazione equitativa operata, la quale, consistendo pur sempre in una valutazione discrezionale basata su presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, per non risultare arbitraria, richiede l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui vi si è pervenuti.

In questi termini la quantificazione equitativa del danno cui la Corte fiorentina ha fatto luogo è ineccepibile, congrua ed esaustiva in quanto, innanzitutto, è stato esplicitato compiutamente ed intellegibilmente l’iter argomentativo.

In tale ragionamento della Corte è stato anche palesato il motivo di non ammissione della CTU. Sul punto la Corte di Cassazione ricorda che la CTU è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del Giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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