La disciplina stabilita a livello nazionale dalla L. 14/8/1991 n. 281, ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni. La Campania, con la legge 24/11/2001, n. 16 ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della Asl

La vicenda

Con atto di citazione l’attore conveniva in giudizio l’Asl di Benevento, davanti al Giudice di Pace della stessa città, per sentir dichiarare la responsabilità della stessa nella causazione del sinistro avvenuto sulla strada statale sulla quale viaggiava, a causa di un cane randagio che aveva investito la sua autovettura, procurandogli danni non inferiori a 4.900 euro.

Nel giudizio l’Asl eccepiva il proprio difetto di legittimazione e chiamava in causa il Comune. Il Giudice di Pace, all’esito dell’istruttoria, condannava entrambi a pagare all’attore la somma richiesta, oltre interessi e spese.

Il Tribunale di Benevento, adito in appello dall’Asl in via principale e, dal Comune in via incidentale, accertava che il cane fosse randagio e che sussistesse la legittimazione passiva di entrambi i convenuti: della Asl onerata della vigilanza sugli animali randagi e del Comune gravato del compito di predisporre l’organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti.

La sentenza aveva valorizzato la testimonianza di un teste residente nella zona, che aveva riferito della presenza di molti randagi, senza collare o museruola, nella stessa zona, segnalati in più occasioni alle autorità di competenza e che il grosso cane randagio, all’atto del sopraggiungere dell’autovettura dell’attore, avesse attraversato la strada per unirsi ad un branco di altri cani, tagliando la strada alla Fiat Punto che procedeva verso Benevento.

In assenza di prova che il cane fosse di proprietà di qualcuno, il Giudice rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alle spese del grado.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Asl, eccependo l’errore commesso dai giudici di merito nell’affermare la sua legittimazione passiva senza valutare che ad essa spettavano solo compiti di profilassi e polizia veterinaria, oltre al servizio di accalappiamento ma non anche il compito di controllare continuamente il territorio comunale per verificare la presenza o meno di randagi.

La sentenza avrebbe, a detta della ricorrente, dovuto addossare l’intera responsabilità al Comune tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

La pronuncia della Cassazione

Ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili (Corte di Cassazione, III, ordinanza n. 2252/2019) perché, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la disciplina stabilita a livello nazionale dalla L. 14/8/1991 n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e, la Regione Campania, con la legge 24/11/2001, n. 16 ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della Asl, mentre ha riservato ai Comuni il compito di minuirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturare e quello di risanare le strutture esistenti.

Sul punto, con particolare riguardo alla legge Regione Campania, la giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato il quadro normativo citato ed ha, al più, in generale affermato al responsabilità solidale del Comune con la Asl di competenza (Cass. n. 17528/2011; Cass. n. 15167/2017) o in alcuni casi addirittura la sola competenza sei servizi veterinari della Asl.

Ma anche a prescindere dal caso specifico della regione Campania, la cui legislazione è tuttavia vincolante nel caso in esame, il principio generale affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla quale gli Ermellini hanno inteso dar seguito, “è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nzionale n. 281/1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, qual è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, ai fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (Cass. n. 12495/2017)”. Sulla base di questo principio generale l’Asl è il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo.

Per tutti questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La redazione giuridica

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