Violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli: il reato è perseguibile d’ufficio

0
violazione dell'obbligo di mantenimento

La violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, stabilito dal giudice in favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente

La vicenda

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, giudicando in abbreviato a seguito di opposizione al decreto penale, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in relazione al reato di cui all’art. 3 legge 8 febbraio 2006 n. 54 (in relazione all’art. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e all’art. 570 c.p.), per essersi sottratto all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai tre figli minori, rispettivamente di anni 14, 12 e 9, disposto in sede di separazione, essendosi il resto estinto per intervenuta remissione di querela.

Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per violazione della legge penale, perché il reato per il quale si stava procedendo era perseguibile d’ufficio poiché, commesso in danno dei figli minori degli anni 18.

Il ricorso è stato accolto.

La Sesta sezione Penale della Cassazione con la sentenza in commento (n. 37090/2019) ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all’art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 richiamata dalla previsione di cui all’art. 13 legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo, ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio” (Cass. m. 23794/2019).

Non sussistono neppure dubbi – ha aggiunto la Suprema Corte  – che, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, vi sia continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570-bis c.p. e quella prevista dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Sez. VI, n. 56080/2018); perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Gip per un nuovo giudizio in applicazione dei richiamati principi di diritto.

La redazione giuridica

Leggi anche:

LA REVISIONE DEL CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO IN BASE ALLA CRESCITA DEI FIGLI 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui