Alla responsabilità per danni provocati da animali randagi, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 2043 c.c. e non quella di cui all’art. 2052 c.c.

Si torna a discutere sul tema, lungamente dibattuto in giurisprudenza, della legittimazione passiva degli enti locali in materia di sinistri stradali provocati da animali randagi .

Con una recente ordinanza la Corte di Cassazione (n. 11591 del 14 maggio 2018) ha fissato i principi che, in generale, devono presiedere al risarcimento dei danni provocati da animali.

Secondo la Suprema Corte, per imputare il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, non è sufficiente che un evento sia prevedibile, occorrendo anche che, tenuto conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, esso sia evitabile.

In considerazione della loro natura e dell’impossibilità di considerare sussistente rispetto ad essi un rapporto di proprietà o di uso da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo, la Cassazione ha perciò affermato che “alla responsabilità per danni provocati da animali randagi, deve ritenersi applicabile, a differenza che per i danni provocati da animali selvatici, la disciplina di cui all’art. 2043 c.c. e non quella di cui all’art. 2052 c.c.”

Ne deriva che, ai fini della affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio, è necessaria la previsa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi.

La prova della responsabilità dell’ente

In base alle regole generali, tale onere spetta all’attore danneggiato e consiste nella allegazione e successiva dimostrazione della condotta obbligatoria esigibile dall’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di essa, in base ai principi della causalità omissiva.

Questo vuol dire che, per affermare la responsabilità in caso di danni provocati da un animale randagio – non è sufficiente individuare l’ente preposto alla cattura dei randagi e alla loro custodia, non essendo materialmente esigibile anche in considerazione della possibilità di continuo spostamento di tali animali – un controllo del territorio così penetrante e diffuso e uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali senza padrone.

Al contrario, a parere degli Ermellini, occorre che sia specificamente allegato e provato dall’attore, che la cattura e la custodia dell’animale randagio che ha provocato il danno era nella specie, possibile ed esigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio, perché aveva ricevuto specifiche segnalazioni circa la presenza abituale dell’animale in un determinato luogo rientrante nel territorio di competenza e nonostante ciò, non si sia adeguatamente attivato per la sua cattura).

La vicenda

Ebbene di tali principi ha fatto applicazione la XII Sezione Civile del Tribunale di Roma (sentenza n. 10772/2019) che ha rigettato l’istanza proposta dall’attrice in causa contro il comune, per il risarcimento dei danni provocati dall’improvviso attraversamento di un gatto sulla strada che stava percorrendo, mentre era alla guida del proprio ciclomotore e che aveva causato l’incidente stradale di cui era rimasta vittima.

L’attrice non era riuscita a dimostrare che la presenza de felino sulla strada non era occasionale, poiché l’animale si aggirava da tempo nell’area, né la sussistenza di un concreto comportamento colposo attribuibile all’ente preposto, dovuto alla possibilità di quest’ultimo di catturare lo specifico animale randagio, in quanto la sua presenza nella zona dove si era verificato l’incidente era stata già segnalata nei giorni precedenti.

Nessun rilievo è stato, poi, attributo al fatto che la strada non fosse dotata di cartelli indicanti una situazione di possibile pericolo per il passaggio di animali, poiché la segnaletica stradale li prevede solo per l’avviso di “animali in transito” o “attraversamento di animali selvatici”.

La redazione giuridica

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