RCA: quando si prescrive il diritto di rivalsa sull’assicurato?

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In caso di rivalsa dell’assicurazione il termine di prescrizione è quello di cui all’art. 2952 c.c., comma 2 e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato

Lo ha ribadito la Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 13600/2019) .

Il Tribunale di Pescara aveva condannato la compagnia assicurativa, in solido con il proprio assicurato, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, rispettivamente, danneggiato ed eredi della vittima deceduta nell’incidente stradale occorso, mentre si trovavano trasportati a bordo dell’autovettura condotta dal convenuto.

Effettuato il pagamento in favore degli attori, della complessiva somma di 274.212,40 Euro, la compagnia aveva agito in rivalsa nei confronti dell’assicurato, ai sensi dell’art. 18, comma 2, L. n. 990 del 1969, (abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 209/2005, art. 144, comma 2) deducendo l’inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto difforme rispetto alle previsioni di legge e della carta di circolazione (nell’autovettura erano trasportate sette persone, oltre al conducente, di cui due sul sedile anteriore destro).

Ebbene, l’adito tribunale accoglieva l’istanza rigettando invece, l’eccezione di prescrizione dedotta dall’assicurato, rilevando che a fronte di un pagamento avvenuto il 31.5.2005, doveva aversi riguardo alla data di spedizione (22.5.2006) e non a quella di ricezione (14.6.2006) della prima raccomandata con cui l’assicurazione aveva richiesto la restituzione della somma pagata.

In appello la sentenza veniva confermata, sebbene con diversa motivazione.

La Corte d’appello aveva, infatti, rilevato che trattandosi di atto di costituzione in mora, doveva farsi applicazione del  principio generale di cui all’art. 1334 c.c. (secondo cui “gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”), di talché la ricezione doveva considerarsi intempestiva in relazione alla data dell’effettuato pagamento (31.5.2005), posto che allora vigeva l’originario termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c..

Ma allo stesso tempo aveva affermato che, in caso di rivalsa (L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2), il dies a quo per l’esercizio dell’azione da parte dell’assicuratore deve essere individuato, nel caso in cui il pagamento al danneggiato sia avvenuto a seguito di sentenza di primo grado, solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza che accerta in via definitiva la responsabilità dell’assicurato (Cass. Civ. 3 marzo 2010, n. 5088 in motivazione)”. E atteso che la sentenza di primo grado era passata in giudicato il 15.5.2006, non v’era dubbio che il termine annuale fosse stato rispettato.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione. Il conducente assicurato lamentava l’erroneità della decisione di merito, specie laddove affermava che il giudizio intrapreso dai danneggiati nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice “comporta, fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, la sospensione della prescrizione del diritto che l’impresa assicuratrice vanta nei confronti del proprio assicurato (L. n. 990 del 1969, ex art. 18, comma 2), in quanto ciò “significa stravolgere completamente il dettato dell’art. 2945 c.c., comma 2”, essendo pacifico che “l’efficacia sospensiva della prescrizione del citato art. 2945 c.c., comma 2 vale solo per i diritti azionati nel processo e non per diritti connessi o comunque collegati”.

Ebbene, il motivo è stato accolto perché fondato.

«Non sussistono ragioni – ha affermato la Suprema Corte – per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2 (sostituito dall’art. 144, comma 2 C.D.A.), il termine di prescrizione è quello di cui all’art. 2952 c.c., comma 2 e decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato (cfr. Cass. n. 10351/2000 e Cass. n. 29833/2008), con la precisazione che il diritto di rivalsa “decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell’assicuratore” (Cass. n. 4363/1997; conforme Cass. n. 6769/2001).

Tale principio ha trovato conferma in successiva pronuncia della Cassazione (Cass. n. 5088/2010) che – lungi dal derogarvi, lo ha esteso all’ipotesi della rivalsa effettuata dal F.G.V.S., affermando che “il principio secondo cui all’azione di rivalsa prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, (“ratione temporis” applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 2952 c.c., comma 2, che decorre dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l’identità di “ratio”, anche all’ipotesi in cui l’azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, art. 4, convertito, con modif., nella L. n. 738 del 1978″».

La redazione giuridica

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