Gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo quando l’allievo si trova all’interno della struttura. Lo ha affermato il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 2293/2017
La vicenda
I genitori di un alunno di una scuola media inferiore avevano citato, dinanzi al Tribunale di Lecce, il Ministero della Pubblica Istruzione e l’Istituto scolastico al fine di sentirne pronunciare la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti dal loro figlio minore, a seguito di in infortunio occorso nei locali della scuola.
Invero, l’incidente si era verificato poco dopo averlo lasciato davanti all’ingresso dell’istituito, urtando contro un ferro che fuoriusciva dal cancello e riportando un danno (biologico temporaneo, permanente e morale), che gli stessi ricorrenti avevano quantificato nella somma complessiva di 10.689,85 euro.
Questi ultimi avevano perciò dedotto la responsabilità della scuola per culpa in vigilando, ai sensi dell’art. 2048 c.c. ovvero in virtù del vincolo negoziale di cui all’art. 1218 c.c. con la scuola e, in generale, ai sensi degli artt. 2051-2043.
Avevano perciò, citato in giudizio, il Ministero e la scuola perché fossero condannati in solido, ognuno secondo le proprie responsabilità, a risarcire il danno.
Ma il processo di primo grado si è concluso con il rigetto della domanda attorea, posto che secondo il giudice salentino (sentenza n. 2293/2019) non ha ritenuto vi fossero i presupposti per la configurabilità dell’invocata fattispecie di cui all’art. 2048 c.c.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. U. 9346/2002) “La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo; essa pertanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.
“Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona”.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante”.
Sotto tale aspetto gli attori non avevano assolto l’onere probatorio di cui erano gravati.
Era infatti, emerso che la caduta del minore si fosse verificata al varco del cancello di ingresso al cortile della scuola e non all’interno dell’edificio scolastico e prima del suono della campanella ovvero dell’orario d’inizio delle lezioni.
Ebbene, nell’insegnamento della Suprema Corte (Cass. 2272/05) il presupposto di fatto della responsabilità dell’insegnante o del personale della scuola per il danno che l’allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell’obbligo di sorvegliarlo è che, questi gli sia affidato.
Pertanto, colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento, sia che invochi la responsabilità contrattuale per non aver l’insegnante diligentemente adempiuto all’obbligo di sorvegliare gli alunni; sia che invochi la responsabilità extracontrattuale ai sensi all’art. 2043 cod. civ. per non avere l’insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l’incolumità dei discenti minori affidati, deve comunque, dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante.
Sempre per principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. 19160/12) non può anticiparsi l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni.
In realtà, – ha aggiunto il Tribunale di Lecce “gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell’art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode”.
Ma anche sotto il profilo dell’invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. la domanda risarcitoria non ha trovato accoglimento.
Dalla documentazione documentale e fotografica prodotta in giudizio era stato possibile accertare che la “particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (il paletto di ferro sporgente) pur se esistente, nella causazione del sinistro aveva svolto un ruolo di semplice occasione del danno o un ruolo del tutto inerte e passivo”.
Ed invero, la Cassazione ha già chiarito che “la responsabilità del proprietario o custode di un bene aperto al pubblico, per i danni subiti dall’utente a causa delle condizioni nelle quali esso viene tenuto, sorge sul presupposto di una situazione di pericolo duplicemente qualificata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità…” (Cass. 1997/04632).
Ed ancora, “l’ente proprietario o custode d’una “res” aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso”. (Cass. 23919//2013); e in ogni caso la responsabilità del’ente o custode può essere esclusa nel caso di colpa del danneggiato, che costituisce caso fortuito.
Ebbene proprio di caso fortuito si trattava nel caso esaminato. Secondo il giudice salentino, il minore frequentando abitualmente la scuola, ben conosceva lo stato dei luoghi e dunque, con una condotta di normale attenzione e prudenza avrebbe sicuramente evitato la caduta e il conseguente lamentato danno.
La redazione giuridica
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