Oggi tratto di questo argomento perché più leggo le CTU di colleghi medici legali (e non), più mi rendo conto che della valutazione di questo importante dato non esiste traccia nelle relazioni.

Frequentemente nelle relazioni medico legali si parla impropriamente del rispetto “generico” delle linee guida (che giustificano gli eventi avversi o complicanze), senza scendere nella personalizzazione del caso in esame, mentre è proprio il rapporto tra rischi e benefici di una cura (chirurgica e non) che fa la differenza tra le linee guida e le “buone e razionali pratiche mediche” che definirei “best practice”.

Si ritiene che valga la pena di ricordare che un medico il quale, tra due possibili modalità di esecuzione di un intervento chirurgico, abbia preferito quella ritenuta più agevole ancorchè maggiormente rischiosa, integra gli estremi della condotta imprudente e dunque comporta la sua responsabilità per le lesioni conseguite al paziente (Cass. Pen. 6/11/08 n° 45126 e Cass. 9/7/01 n. 36590).

Insomma il medico ha l’obbligo di osservanza delle regole di condotta che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, ossia di quel rischio maggiore “non utile o necessario” capace di produrre eventi dannosi al paziente.

Ecco, quando il medico esegue una terapia che ha più rischi che benefici allora incorre in una condotta colposa imprudente che è tipica di quel comportamento che ha aperto le porte al “rischio NON consentito”.

E’ come dire che coscienti della previsione di eventi avversi in un determinato soggetto con specifico quadro clinico, si eseguano terapie aderenti alle linee guida astrattamente idonee a conseguire una guarigione per la patologia per cui si è preso in carico un determinato paziente.

Oserei affermare che il “rischio non consentito” è quello che si sono presi quei medici che hanno effettuato una linfoadenectomia retroperitoneale in un paziente operato di K testicolare che aveva eseguito solo tre cicli di CHT con riduzione delle sospette metastasi al fegato e ai linfonodi retroperitoneali. Il quale paziente è deceduto per le conseguenze di una lacerazione della vena cava (endoscopica) e il cui esame autoptico non confermava alcuna metastasi; o come quello di quei medici che hanno eseguito una “rivascolarizzazione endovascolare sottopoplitea” in arteriopatia obliterante cronica in secondo stadio non critica e ben compensata con 3 endoprotesi che si sono chiuse dopo circa otto mesi e che hanno portato all’amputazione transmetatarsale il paziente (anche per fatti illeciti imprudenti di altri sanitari).

Nei casi summenzionati, e in tanti altri che passano alla mia osservazione, non si sono mai sentite considerazioni sul rapporto rischio/benefici da parte dei medici convenuti, che si difendono sempre ed esclusivamente richiamando le linee guida di riferimento per quel tipo di lesione da curare.

Ma allora, cari colleghi, perché non vi decidete a scrivere in cartella perché effettuate una terapia invece che un’altra tanto da poter far comprendere ex post il perché del vostro comportamento e della relativa informativa data al paziente curato?

Non vi sembra un buon metodo per evitare la tanto discussa ed indimostrata medicina difensiva?

Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)

 

Assistenza Medico Legale
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