In assenza della versione cartacea della nostra Rc auto, è possibile esibire la copia in formato digitale per evitare una multa. Così ha stabilito una sentenza del Giudice di Pace di Pontremoli.

Il Giudice di Pace di Pontremoli – nella sentenza n. 168/2018 – ha fornito dei chiarimenti importanti sulla Rc auto in formato digitale. La pronuncia ha sancito che in mancanza del documento originale al momento di un controllo, alle forze dell’ordine si possa esibire l’assicurazione via smartphone. O, in alternativa, una stampa non originale dello stesso.

Si tratta, peraltro, di una delle prime pronunce che affronta il tema della validità dell’esibizione in formato elettronico del certificato assicurativo.

Nel caso di specie, un soggetto era stato sanzionato dai Carabinieri per aver violato l’art. 180, commi 1 lettera D) e 7 lettera 10 del Codice della Strada.

L’uomo era stato trovato a circolare alla guida della sua auto “sprovvisto del prescritto certificato di assicurazione obbligatoria RCA”.

Il soggetto, però, ha deciso di impugnare il verbale davanti al Prefetto, contestando la sanzione.

A suo avviso, infatti, in occasione del controllo effettuato dai Carabinieri, si era offerto di dimostrare che la vettura fosse regolarmente assicurata. Come? Mostrando alle forze dell’ordine la sua Rc auto in formato digitale, attraverso lo smartphone.

Nonostante questo, il militare si era rifiutato di prendere atto dell’esibizione, ritenendola inidonea allo scopo. A quel punto aveva proceduto a contestare l’illecito e a redigere il verbale.

e aveva proceduto alla contestazione dell’illecito redigendo il verbale di cui è causa.

L’automobilista ha quindi agito in opposizione all’ordinanza di ingiunzione della Prefettura.

Secondo la difesa attorea, infatti, i militari avrebbero disatteso la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale (Prot. n. 300/A/5931/16/106/15) del 1 settembre 2016.

Quest’ultima prescrive che può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso.

E questo senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S,

Oppure, senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Non solo.

Le medesima Circolare parla anche dell’esibizione di una “stampa non originale” quale sufficiente ad adempiere all’obbligo previsto dalla norma.

Ne consegue, pertanto, che la copia digitale possa essere anche non originale. E ciò al fine di agevolare il più possibile un corretto rapporto collaborativo tra le forze dell’ordine e il cittadino/utente, semplificandone gli adempimenti.

Il Giudice di Pace, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che i militari avessero disatteso le direttive impartite contestando ugualmente la violazione. E questo nonostante la prassi vigente dal 1° settembre 2016.

Per il giudice, dalla circolare, risulta chiaro che gli agenti non avrebbero potuto contestare la violazione del Codice della Strada ove il conducente avesse loro mostrato la sua Rc auto in formato digitale. Evidente, infatti, l’esigenza sottesa dalla Circolare considerando gli attuali sistemi di sottoscrizione e pagamento delle polizze RC auto.

Il provvedimento ha efficacia di interpretazione autentica del contestato art. 180 C.d.S. e, pertanto, va assunto quale condizione legittimante o meno l’operato degli agenti.

Non avendo questi ultimi adottato i criteri di accertamento previsti dal Ministero, l’ordinanza impugnata e il verbale devono intendersi illegittimi. Pertanto, vanno annullati.

 

 

 

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