Per la Cassazione è compito del figlio superstite ex art. 2697 c.c. provare il fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità

Con l’ordinanza n. 9237/2018, la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni importanti riguardanti il diritto alla pensione di reversibilità da parte del figlio.

Grava sul figlio superstite, infatti, l’onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello, riformando la decisione di prime cure, aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione integrale della pensione di reversibilità in capo a una figlia superstite del padre.

I giudici hanno condannato l’INPS al pagamento della prestazione con decorrenza della data della domanda amministrativa.

Il beneficio, invece, era stato negato all’altra figlia in quanto non era stato sufficientemente provato, con il compendio testimoniale acquisito in giudizio, il requisito in capo alla donna della vivenza a carico del defunto genitore.

In merito a tale decisione era scattato il ricorso di ques’ultima, alla quale non era stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità.

Anche in Cassazione, però, tutto si è risolto in un nulla di fatto.

Gli Ermellini, infatti, sostengono che secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, e se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Non solo. Il requisito della vivenza a carico non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile.

Esso va considerato con particolare rigore, rammentano i giudici.

Ciò in quanto è necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678).

E non è tutto.

L’onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità, incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio, a norma dell’art. 2697 c.c..

Per tali ragioni, il giudice non potrà sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti.

Ciò in quanto il suo potere di ammettere d’ufficio mezzi di prova a norma dell’art. 421 c.p.c. è solo finalizzato a integrare un quadro probatorio già delineato dalle parti.

Nel caso in esame, la Corte territoriale si è conformata ai principi giurisprudenziali sul tema.

Infatti, ha incentrato la decisione sull’insussistenza del contributo rilevante del genitore al sostentamento economico della figlia. Pertanto, ha deciso di non basare la decisione sulla necessaria coabitazione tra ascendente e figlia inabile ultramaggiorenne.

E neanche la figlia esclusa dal beneficio ha tempestivamente introdotto, in sede di merito, elementi decisivi a dimostrare il costante mantenimento da parte del genitore fino al momento del decesso.

Alla luce di tali circostanze, il ricorso deve essere rigettato.

 

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2 Commenti

  1. Salve, premesso che sono stato dichiarato invalito civile al 100 % con permanente inabilità lavorativa,volevo capire meglio il concetto di “vivenza a carico” che a quanto pare è un elemento essenziale per il riconoscimento da parte dell’inps per ottenere la reversibilita’ del genitore in caso di decesso .Essendo nello stesso stato di famiglia con i miei genitori, i quali provvedono al pagamento delle utenze e del mantenimento del vitto e alloggio come devo dimostrarlo un domani? e se ci vogliono altre prove considerando la sentenza della Cassazione del 2018.Nel ringraziarvi anticipatamente porgo cordiali saluti

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