Dai 25 mila euro per le lesioni personali gravissime ai 60 mila euro per il delitto di omicidio: aggiornati gli indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti

Cinquantamila euro per il delitto di omicidio, che salgono a 60 mila, esclusivamente in favore dei figli della vittima, se il delitto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. E ancora, 25 mila euro per il delitto di violenza sessuale – salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall’art. 609-bis, comma 3, c.p – e altrettanti per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all’art. 583, comma 2, c.p., e per il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all’art. 583-quinquies c.p. Sono gli importi fissi stabiliti dal Decreto Ministeriale 22 novembre 2019 – pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 24 gennaio – per il risarcimento delle vittime dei reati intenzionali violenti.

Per tutti i delitti indicati, inoltre, l’importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 10.000 euro mentre. Per i delitti diversi, invece, l’indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro.

La normativa prevede che possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all’art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale.

Per poter usufruire del beneficio occorre aver già esperito infruttuosamente l’azione esecutiva nei confronti dell’autore del reato salvo quest’ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

Non bisogna aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno né si di deve essere stati condannati con sentenza definitiva. Inoltre, non si può aver percepito, per lo stesso fatto delittuoso, somme erogate da soggetti pubblici o privati superiori a 5,000 euro.

La domanda di indennizzo va presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l’autore del reato o dall’ultimo atto dell’azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale nell’ipotesi in cui l’imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

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