Anche il bacio non gradito dato alla prostituta “al di fuori del perimetro dell’attività che la donna è solita consentire ai propri clienti” integra il delitto consumato di violenza sessuale

In tema di reati sessuali, anche il bacio sulla guancia, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, se si tiene conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata e del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti”.

La vicenda

La Corte d’appello di Roma aveva condannato l’imputato alla pena di 2 anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale commesso ai danni di una prostituta.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione per l’errata qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Ed invero, a detta del ricorrente, la fattispecie concerneva il tentativo di bacio ad una prostituta che i giudici di merito avevano ritenuto inquadrabile nel reato consumato di violenza sessuale. Per la difesa tale ricostruzione era errata, in quanto parte della dottrina ritiene che solo il bacio profondo connoterebbe sessualmente l’atto come integrante gli estremi della violenza sessuale; e in ogni caso, anche volendo applicare la più rigorosa giurisprudenza in materia, il giudice di merito avrebbe dovuto, al fine di affermare la configurabilità del delitto in esame, operare una valutazione che tenesse conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione si era svolta e dei rapporti intercorrenti tra le parti (Cass. 10248/2014).

Nella specie, secondo il ricorrente non vi sarebbe stato alcun bacio profondo, ed, anzi, il mero tentativo di effusione non avrebbe integrato l’illecito penale, trattandosi di un’azione di routine irrilevante nell’ambito di un rapporto sessuale mercenario già iniziato.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 2201/2020).

In particolare i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto priva di pregio la tesi difensiva secondo cui i fatti contestati non fossero qualificabili come reato o al più sarebbero stati riconducibili nel tentativo.

Ed invero, come emerso dalle decisioni di merito, non si trattò di un approccio fallito dell’uomo, ma di un bacio non gradito dalla donna, accompagnato dal comportamento del medesimo che le strappò i vestiti per porre in essere la riesecuzione coattiva della prestazione sessuale già pagata, anche se a prezzo inferiore a quello concordato.

Del resto, a ribadire la rilevanza penale del fatto, è sufficiente richiamare quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, laddove è stato affermato che va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007).

Parimenti priva di fondamento è stata ritenuta la tesi relativa alla pretesa configurabilità del tentativo.

La Corte di Cassazione al riguardo, ha già chiarito che “in tema di reati sessuali, anche il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, nell’ambito di una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l’azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, incida sulla libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019 ).

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, il bacio fu dato alla persona offesa dal reo nel contesto del rapporto sessuale, e, dunque, indubbiamente aveva una connotazione sessuale, costituendo tuttavia una modalità di esecuzione non gradita perché, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, “al di fuori del perimetro dell’attività che la donna era solita consentire ai propri clienti”.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 2201/2020).

La redazione giuridica

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