Nel caso esaminato dalla Cassazione, la formula utilizzata dall’imputato era impersonale e non integrava il reato di minaccia
Il reato di minaccia non può ritenersi integrato se “il male non sia prospettato come dipendente dalla volontà dell’agente”. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 54879/2017.
Il caso esaminato vedeva imputato un uomo che, secondo l’accusa, aveva rivolto delle minacce alla controparte al termine di un’udienza civile in Tribunale. La circostanza era stata confermata anche dalle testimonianze rese in giudizio.
Il Giudizio di merito si era concluso con una assoluzione. La sentenza di secondo grado era stata quindi impugnata per cassazione. Il ricorrente, nel rivolgersi alla Suprema Corte, evidenziava che la Corte d’appello non aveva tenuto in adeguata considerazione le deposizioni dei testi.
Inoltre, a suo avviso, ai fini della configurabilità del reato ex art. 612 c.p., sarebbe sufficiente l’ingiustizia del danno. Non occorrerebbe pertanto la realizzazione dell’effettiva intimidazione della vittima.
Gli Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte rigettando il ricorso in quanto infondato.
Per i Giudici del Palazzaccio, infatti, la Corte d’appello aveva dato rilevanza a quanto dichiarato da uno testimoni. Questi aveva riferito di aver sentito l’imputato dire che per la persona offesa sarebbe “finita male”.
Il Giudice di secondo grado, tuttavia, aveva ritenuto che tali parole non integrassero il reato sotto il profilo oggettivo. La formula utilizzata dall’imputato era infatti impersonale ed evocava un male futuro la cui realizzazione non dipendeva dalla volontà dell’agente.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha confermato integralmente la sentenza d’appello, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
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