Per la Cassazione la sosta del veicolo e le operazioni di carico/scarico merci rientrano nel concetto di circolazione stradale e danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27759/2017, ha offerto delle importanti precisazioni sul concetto di circolazione stradale in relazione alla sosta del veicolo. Il caso esaminato aveva ad oggetto l’incidente occorso a un lavoratore che, in prossimità dell’ingresso dell’azienda, era stato colpito alla gamba da un grande cancello trasportato sopra un trattore. L’oggetto era infatti scivolato a causa di un piccolo spostamento del mezzo.

L’uomo aveva quindi agito in giudizio nei confronti del guidatore del mezzo e della relativa compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Sia in primo grado che in appello la pretesa risarcitoria, tuttavia, era stata respinta.

Secondo i giudici del merito, per il caso di specie non sarebbero state applicabili le norme dettate in tema di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica. L’episodio non configurava un vero e proprio “sinistro stradale”. Il trattore, infatti, non era in movimento e non si poteva parlare, pertanto, di “circolazione stradale”.

Di qui il ricorso del danneggiato alla Suprema Corte che ha ritenuto di accogliere le doglianze del danneggiato, in quanto fondate.

Gli Ermellini hanno richiamato la sentenza n. 8620/2015 delle Sezioni Unite.

Con tale pronuncia la Cassazione aveva precisato che, nel concetto di “circolazione stradale”, deve ricomprendersi “anche la sosta del veicolo ”. Inoltre, “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti”. Di conseguenza, quando avvengono sulla pubblica via, “danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.”.

Sempre in base alla giurisprudenza di legittimità “per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale”. Risulta invece indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo. Il tutto “sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”.

Nel caso di specie il trattore era incontestabilmente un “mezzo di trasporto”. L’operazione di carico e scarico di un pesante cancello, infatti, “costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le sue specifiche qualità”.

La Corte d’appello non aveva in alcun modo richiamato o considerato l’orientamento emerso dalla sentenza delle Sezioni Unite. I Giudici del Palazzaccio quindi, hanno ritenuto di rinviare la causa alla Corte d’appello. La Corte territoriale, in particolare, è chiamata a stabilire la sussistenza o meno del requisito della ‘circolazione stradale’, “idoneo a rendere operativa la garanzia assicurativa”.

 

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