Le norme della circolazione stradale impongono al conducente di regolare la velocità e di tenere, in relazione al veicolo che precede, una distanza di sicurezza idonea (Tribunale di Cassino, Sezione prima, Sentenza n. 563/2021 del 16/04/2021 RG n. 2688/2016)

Il motociclista tamponato allo Stop cita a giudizio la Compagnia d’assicurazione onde vederla condannata al pagamento della somma di euro 41.808,04 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 21.9.2014.

L’attore deduce che alle ore 10 del 21 settembre 2014, alla guida del proprio motociclo Aprilia Atlantic 500, giunto in prossimità dell’incrocio si apprestava a fermarsi al segnale di arresto e iniziava a decelerare.

Durante la fase di decelerazione veniva urtato dal veicolo Mercedes Classe E che lo seguiva e in conseguenza dell’urto la moto scivolava sul lato sinistro per alcuni metri, mentre l’attore alla guida cadeva rovinosamente a terra riportando serie lesioni personali.

Il Conducente della Mercedes prestava immediati soccorsi al motociclista e si assumeva la piena responsabilità dell’evento.

Specifica l’attore, che in seguito all’incidente non si recava subito al pronto soccorso bensì, onorava i propri impegni connessi all’attività di ristorazione di cui era titolare.

Tuttavia, nel corso della giornata i dolori si facevano sempre più importanti e la mattina successiva si recava al Pronto Soccorso ove i sanitari riscontravano “frattura scomposta con disallineamento dei segmenti a livello del malleolo peronale di sinistra” con prognosi di giorni 30 e consiglio di ricovero ospedaliero per trattamento chirurgico della frattura scomposta.

Veniva dunque ricoverato dal 29.09.2014 al 03.10.2014 – e veniva trattata chirurgicamente la frattura scomposta.

In seguito alle dimissioni, cui si collegava prognosi di ulteriori 30 gg, il centauro effettuava rx di controllo che evidenziava la presenza di “frammenti in discreta posizione non ancora consolidati”, con prescrizione di ulteriori 40 giorni di riposo, il tutto per complessivi 140 giorni di prognosi.

La guarigione veniva certificata in data 20.04.2015 e l’attore si sottoponeva a visita Medico-Legale che accertava postumi permanenti della misura del 12%, 120 giorni di inabilità totale temporanea e 90 giorni di inabilità temporanea parziale.

Avviata la procedura di indennizzo diretto la Compagnia offriva per il danno materiale l’importo di euro 600,00, di cui euro 100,00 per spese legali.

Sottoposto a visita Medico-Legale presso fiduciario della Compagnia, che accertava la presenza di postumi permanenti superiori alla misura del 9% e invitava il motociclista a indirizzare le istanze risarcitorie nei confronti della garante RCA del veicolo Mercedes.

L’Assicurazione della Mercedes dapprima formulava un’offerta ritenuta inadeguata dal danneggiato e, successivamente, comunicava di non potere formulare nessuna offerta risarcitoria per assenza di nesso causale tra danni patiti e sinistro.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile contestando le domande attoree e insistendo per l’insussistenza del nesso causale tra le lesioni subite e il sinistro.

La causa viene istruita attraverso interrogatorio formale del convenuto, prove testimoniali e CTU Medico-Legale e, all’esito delle risultanze istruttorie la domanda dell’attore viene ritenuta fondata.

Risulta provato che il 21.9.2014 l’attore veniva tamponato allo stop dall’autovettura Mercedes Benz classe E e che per effetto dell’urto scivolava sul lato sinistro riportando lesioni alla caviglia.

La dinamica dell’incidente risulta confermata dal convenuto, conducente e proprietario del veicolo Mercedes.

In particolare, il convenuto ha dichiarato che nell’immediatezza dell’evento il motociclista rifiutava di farsi portare in Ospedale poichè, essendo ristoratore, doveva recarsi al lavoro.

Il teste escusso ha dichiarato di essere un conoscente e vicino di casa del motociclista, e di aver assistito personalmente all’incidente, avvenuto di domenica mattina a circa 300 mt di distanza dalla sua abitazione.

Lo stesso ha riferito: “giunto all’incrocio ho visto una vettura di marca Mercedes, di colore argento metallizzato, la macchina era lunga, che tamponava uno scooter; posso riferire che lo scooter era fermo all’incrocio perché c’era uno stop e la macchina che veniva da dietro lo ha tamponato, lo scooter è caduto sul lato sinistro e quando mi sono avvicinato mi sono accorto che alla guida c’era il mio vicino di casa, l’ho riconosciuto quando gli veniva tolto il casco, contemporaneamente è sceso anche il conducente della macchina che lo ha tamponato; ricordo che l’attore lamentava dolore al piede, ricordo che si era alzato ma non camminava bene e ha rifiutato di farsi accompagnare in ospedale perchè doveva lavorare, e a quel punto io spostavo lo scooter e mi offrivo di accompagnarlo a casa sua; ricordo che mi misi alla guida del suo scooter e lo portai a casa che si trovava a circa 300 mt dall’incidente , e io andai via.”

L’accertata dinamica del sinistro ne evidenzia l’imputabilità alla esclusiva responsabilità del veicolo Mercedes.

Le norme della circolazione stradale impongono al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare qualsivoglia pericolo idoneo a mettere a rischio la sicurezza delle persone e delle cose nonché ogni altra causa di disordine per la circolazione e di tenere, in relazione al veicolo che precede, una distanza di sicurezza idonea a garantire l’arresto tempestivo, così da scongiurare collisioni con i veicoli che precedono.

Nella fattispecie concreta è pacificamente superata la presunzione di eguale responsabilità stabilita dal secondo comma dell’art.2054 c.c..

Nel caso di tamponamento da tergo, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente una presunzione de facto di in osservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa, egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati originati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Per superare tale presunzione bisogna dimostrare che il tamponamento si sia verificato in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.

Essendo, dunque, il comportamento di guida dell’attore esente da censure, la esclusiva responsabilità del sinistro deve essere accollata al veicolo Mercedes.

Riguardo il danno risarcibile, la CTU espletata ha escluso che la condotta dell’attore, che si recava in ospedale la mattina successiva al sinistro, non ha determinato un aggravamento delle lesioni.

La CTU ha inoltre accertato “una frattura della epifisi distale del perone ( cav. sin.) con esiti permanenti consistenti in limitazioni funzionali della articolazione interessata con dolorabilità; cicatrice da guarigione per seconda intenzione/perdita di sostanza nella sede operatoria di discrete dimensioni, quantificati nella misura del 6% un’inabilità temporanea assoluta di giorni 90 e un’inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60.

Per la monetizzazione del danno vengono applicate le tabelle delle micropermanenti di cui all’art. 139 CdA addivenendosi a: a) euro 4.274,10 attuali a titolo di ristoro per 90 giorni di inabilità temporanea totale; b) euro 1.424,70 attuali a titolo di ristoro per 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; c) euro 6.104,58 attuali a titolo di ristoro per la componente biologica e morale del danno non patrimoniale, euro 622,04 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, il tutto per complessivi euro 11.803,38.

La regolamentazione delle spese processuali e di CTU Medico-Legale segue la regola della soccombenza.

In conclusione, Il Tribunale di Cassino accoglie la domanda proposta da parte attrice e condanna i convenuti in solido, al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 12.638,49, già attualizzata, oltre interessi; condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell’ attore del le spese di lite liquidate in euro 2.738,00 oltre spese e accessori; pone le spese di CTU a carico dei convenuto in solido tra loro.

Avv. Emanuela Foligno

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