Morte del passeggero e condanna dell’automobilista per colpa grave

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morte del passeggero

L’uomo alla guida era stato ritenuto responsabile della morte del passeggero per violazione della norme sulla disciplina della circolazione stradale

Era stato ritenuto responsabile, in sede di merito, della morte del passeggero che viaggiava a bordo della sua automobile in seguito a un sinistro determinato, secondo l’accusa, dalla violazione, da parte dell’automobilista, della norme sulla disciplina della circolazione stradale.

In base a quanto accertato, il tratto di strada percorso al momento dell’incidente stradale era rettilineo; la velocità massima consentita di Km/h 90; le condizioni atmosferiche erano pessime, pioveva ed il manto stradale era, quindi, bagnato, la strada non era illuminata ed il traffico scarso.

L’imputato aveva perso il controllo della sua autovettura andando a collidere con il guard-rail posto alla sua destra, scavalcandolo; la vettura aveva proseguito la sua marcia nella scarpata adiacente la strada, terminando la sua corsa, dopo circa venti metri, contro un albero. L’impatto violento aveva determinato la morte del passeggero.

La Corte territoriale aveva accertato, sulla base della consulenza tecnica espletata dal Pubblico ministero, che la velocità tenuta dall’automobilista è pari a circa 118 Km/h. Pertanto, conformemente al primo giudice, aveva ritenuto la responsabilità dell’imputato, avendo rinvenuto nella sua condotta profili di colpa, generica e specifica, connotati da elevato grado e causalmente connessi alla morte della vittima.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Cassazione il ricorrente deduceva che il Collegio distrettuale non avesse tenuto conto delle ampie contestazioni contenute nell’atto di appello nei confronti delle conclusioni consulente tecnico dell’accusa.

In particolare, sottolineava che in sede di controesame il consulente aveva ammesso di aver calcolato la velocità di 118 Km/h sulla base della forza cinetica dell’impatto tra il tetto dell’autovettura e l’albero contro cui la stessa si era schiantata in caduta da una scarpata, senza aver considerato l’accelerazione uniforme che deriva sui corpi dalla caduta, per le leggi applicabili della fisica.  Pertanto non poteva escludersi che il superamento del limite dei 90 Km/h fosse avvenuto per effetto del moto uniforme di accelerazione derivante dalla caduta della vettura fino al punto di impatto, piuttosto che dalla velocità di crociera del mezzo al momento del sinistro.

L’imputato contestava poi che il Giudice di secondo grado avesse apoditticamente ritenuto che l’incidente fosse stato determinato da una perdita del controllo da parte del conducente, senza nemmeno aver considerato l’ipotesi alternativa del guasto tecnico. Inoltre, riteneva non condivisibile l’affermazione che aveva escluso l’incidenza, nella fattispecie, della cattiva manutenzione del guard-rail posto alla destra della sede stradale, risultato già flesso verso il basso e quindi avente l’effetto di fungere da rampa per lo scavalcamento e la caduta nella scarpata.

La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 13857/2020 ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione in quanto generico e aspecifico.

In particolare, quanto alla velocità di crociera dell’autovettura condotta dall’imputato, l’incidenza dell’accelerazione uniforme per la caduta del mezzo era stata prospettata dal ricorrente in maniera generica e senza alcuna documentazione a supporto. Peraltro, si trattava di una questione non decisiva, in quanto la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato che il conducente, stanti le pessime condizioni ambientali, avrebbe comunque dovuto tenere una velocità molto moderata, ben al di sotto del limite massimo di 90 Km/h.

Quanto alla perdita di controllo del mezzo, secondo gli Ermellini, il giudice di merito l’aveva logicamente desunta dalle circostanze concretamente accertate (pioggia, asfalto bagnato, velocità inadeguata e eccessiva), né il ricorrente aveva addotto elementi a supporto della prospettata ipotesi del guasto tecnico. Quanto, infine, alla asserita inidoneità del guard-rail  la Corte di merito aveva adeguatamente motivato sul punto, rilevando la indubbia causalità della colpa riconducibile alla condotta di guida tenuta dall’imputato, rispetto alla quale la cattiva manutenzione del guard-rail poteva avere avuto, al massimo, una incidenza concausale, non certamente interruttiva del nesso eziologico.

La redazione giuridica

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