Una sentenza della Cassazione ha fatto il punto sul recupero crediti contro i singoli condomini e gli strumenti esistenti a disposizione
È possibile per un’impresa che ha eseguito lavori presso il condominio avviare il recupero crediti contro i singoli condomini? E che strumenti ci sono a disposizione? A tale quesito ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22856/17.
Con tale pronuncia, i giudici hanno dettato una sorta di decalogo sull’azione di recupero crediti contro i singoli condomini.
Nel caso di specie, un condomino proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, contro l’atto di precetto di pagamento della somma di € 15.000,00 a lui intimata dall’impresa.
Questa aveva emesso l’atto di precetto sulla base di un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio. Presso quest’ultimo, l’impresa aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione. Senza però ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Napoli. La Corte d’Appello partenopea ha poi confermato la decisione di primo grado.
La Cassazione, a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto dall’Impresa, ha fissato alcuni principi importanti.
Per quanto concerne il recupero crediti contro i singoli condomini, la Cassazione ha affermato quanto segue.
“Va certamente escluso che il creditore del condominio, il quale abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest’ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo non debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito, ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini”
L’utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l’esecuzione forzata contro i singoli condomini, implica di per sé solo un onere.
Onere che, a carico del procedente, consiste nel dimostrare la legittimazione passiva dei condomini aggrediti.
Sulla misura della rispettiva quota millesimale, è sufficiente un’allegazione da parte dell’intimante.
Pertanto, il condomino cui sia richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota, potrà proporre opposizione all’esecuzione.
Ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l’esatta misura di detta quota.
Inoltre, la richiesta di pagamento dell’obbligazione gravante sul condominio – senza la specifica della minor quota pretesa dal singolo condomino – non può essere equiparata ad una implicita allegazione, da parte del creditore, di una responsabilità dell’intimato per l’intero ammontare dell’obbligazione del condominio.
In tale ipotesi il precetto sarà inefficace per la richiesta dell’importo eccedente la quota millesimale dell’intimato. Ciò laddove questi dimostri la misura della sua quota, ma conserverà la sua efficacia nei limiti di essa.
Lo strumento che può essere messo in campo dal singolo condomino, in questo caso, è quello previsto dall’art. 615 c.p.c.. Vale a dire, l’opposizione all’esecuzione.
Con tale strumento processuale il singolo condomino potrà fare quanto segue.
In primis, allegare di non essere condomino. In questo caso l’onere della prova della sua qualità di condomino spetterà al creditore opponente. Come? Tramite una visura presso i registri immobiliari.
Questo perché si tratta di un fatto costituivo della legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo condomino.
Egli potrà inoltre eccepire di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella allegata dal creditore. In tale circostanza, l’onere della prova della misura di detta quota spetterà all’opponente.
Ciò in quanto si tratterà di un fatto modificativo e/o parzialmente estintivo della legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo condomino.
Poi, qualora il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio proponga opposizione all’esecuzione, dovrà dimostrare anche altro.
Nello specifico, la misura della sua partecipazione condominiale. Senza tale prova, il condomino subirà l’esecuzione per la quota allegata dal creditore.
E, laddove la quota non sia stata specificata, per l’intero debito di cui risulti intimato il pagamento.
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