Il versamento di imposte, interessi, sanzioni e accessori relativi alla registrazione di atti giudiziari potrà avvenire, a partire da oggi, per mezzo del modello F24

AAGG Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio. Questo il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate per il versamento delle somme dovute in relazione alla registrazione di atti giudiziari tramite modello F24. E’ quanto prevede dalla risoluzione n. 57/E dell’Ente.

L’estensione al modulo F24 quale modalità di assolvimento di imposte, interessi, sanzioni e accessori, era stato annunciato con un provvedimento dello scorso 9 luglio. Il versamento può essere effettuato, a partire dal 23 luglio, utilizzando il modello precompilato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia e allegato all’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio.

Nel caso in cui non sia utilizzata la modalità precompilata, in sede di compilazione del modello F24, da predisporre per ogni singolo atto giudiziario, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto solidalmente obbligato che effettua il pagamento.

Nell’eventualità in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto, sono utilizzati i codici tributo A196 e A197.

Il primo è denominato “Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”; il secondo reca la dicitura “Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio”.

Gli altri codici tributo sono quelli istituiti per altre imposte con la risoluzione n. 16/E del 2016), appositamente ridenominati:

• “A140” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio”;
• “A141” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio”;
• “A146” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
• “A148” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio”;
• “A149” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ufficio”;
• “A152” ridenominato “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”.

I suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. riportando anche, nei campi specificatamente denominati. Vanno riportati, nei campi specificamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”) indicati dall’Agenzia.

Le Entrate precisano poi che le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici saranno versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

I versamenti potranno essere eseguiti utilizzando i servizi on-line resi disponibili dalle Entrate e dagli intermediari della riscossione. L’elenco completo dei codici da indicare è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24.

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