Riconosciuto il diritto degli attori di adibire lo stabile di loro proprietà, sito all’interno di un condominio, a B&b, nonostante l’espresso divieto contenuto in una clausola regolamentare da loro non formalmente approvata
La vicenda
Gli attori erano proprietari di una unità immobiliare facente parte di un condominio sito nel comune di Roma. Ebbene con atto di citazione, quest’ultimi, convenivano in giudizio l’intero stabile condominiale al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.
In quanto titolari del predetto appartamento, avevano chiesto di essere autorizzati ad esercitare in esso attività di bed & breakfast.
Ma l’assemblea condominiale, all’esito della discussione all’o.d.g. gli aveva risposto con un “no” secco, mettendo per iscritto “di non volere l’attività di bed and breakfast e/o affittacamere”.
Nel processo instaurato dinanzi al Tribunale di Roma gli attori domandavano pertanto, che fosse dichiarata l’illegittimità della predetta delibera, perché assunta in violazione delle previsioni contenute nel regolamento condominiale e, perciò, infondata.
Le clausole invocate dal condominio limitavano i diritti dominicali dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive; ma a detta dei ricorrenti – queste per essere opponibili -devono essere approvate da tutti i condomini in quanto aventi valore negoziale.
Ed invero, nel caso in esame, gli attori non avevano espresso alcuna formale accettazione nè del regolamento né della clausola negoziale al momento dell’acquisto, avvenuto in forza di legge, in qualità di eredi del legittimo proprietario.
Irrilevante, poi, che tale clausola fosse stata approvata o meno dal loro dante causa in quanto «ciò che conta è l’accettazione espressa da parte del condominio al quale le clausola contrattale predetta viene opposta».
La decisione
In definitiva, il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto degli aspiranti albergatori di adibire l’appartamento loro intestato a bed and breakfast all’interno dello stabile condominiale.
A tale pronuncia ha fatto seguito la declaratoria di nullità della delibera assembleare impugnata e la condanna del condominio al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti.
La redazione giuridica
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