La Corte di Cassazione fa il punto in tema di risarcimento danni da sinistro stradale relativamente alla residenza della persona danneggiata
Con l’ordinanza n. 3767/2018, la Cassazione ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito alla liquidazione del danno da sinistro stradale in relazione alla residenza del danneggiato.
Quest’ultima, infatti, può essere considerata rilevante ai fini della liquidazione del danno? Può la situazione socio economica nella quale vive la vittima d’un fatto illecito influire su tale aspetto?
L’ordinanza della Cassazione ha stabilito che è un aspetto del tutto irrilevante.
Nel caso di specie, protagonisti erano i familiari di un soggetto deceduto dopo essere stato investito da un autocarro.
La famiglia dell’uomo aveva agito in giudizio nei confronti del proprietario dell’automezzo, del conducente e della compagnia assicuratrice del veicolo. L’obiettivo era appunto quello di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria. Tuttavia, la sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano.
Quest’ultima ha rigettato la domanda proposta dalla madre e dai fratelli della vittima, “ritenendo non provata una ‘effettiva compromissione di un rapporto affettivo in essere al momento del fatto’”.
In secondo luogo, ha accolto la domanda proposta dalla moglie e dai figli della vittima, “addossando, tuttavia, a quest’ultima un concorso di colpa del 50%”.
La Corte, inoltre, ha ritenuto che “il danno non patrimoniale patito dalla moglie e dai figli della vittima dovesse essere ragguagliato alla realtà socioeconomica in cui vivono i soggetti danneggiati”.
Ne conseguiva, pertanto, che poiché questi risiedevano in Romania, il risarcimento avrebbe dovuto essere ridotto del 30% rispetto a quello a cui avrebbero avuto diritto delle persone residenti in Italia.
La famiglia dell’uomo, ritenendo ingiusta la decisione, ha fatto ricorso in Cassazione.
Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello non avrebbe applicato in modo corretto gli artt. 2043 e 1223 c.c., “per avere ridotto il risarcimento in considerazione del loro luogo di residenza, ovvero la Romania”.
La Corte di Cassazione ha dunque accolto il ricorso della famiglia, ritenendolo fondato.
Per i giudici, “la realtà socio economica nella quale vive la vittima d’un fatto illecito è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno”.
Infatti, pur ammettendo che “il risarcimento del danno non patrimoniale abbia una funzione compensativa”, questo non significa che il valore del danno patito dipenda dal luogo di residenza del danneggiato.
Ma non è tutto. Secondo la Cassazione, un risarcimento in denaro non necessariamente è destinato ad essere speso. Lo stesso potrebbe anche essere investito e “non è affatto vero che nei Paesi più ricchi il capitale investito sia remunerato più proficuamente che nei Paesi poveri (ma anzi è vero spesso il contrario (…)”.
Infine, sempre secondo gli Ermellini, ciò che avviene dopo il risarcimento è “giuridicamente irrilevante”, dal momento che al giudice “non interessa quel che il creditore farà col suo denaro” ma interessa solo “di che natura ed entità fu il pregiudizio causato dal fatto illecito”.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dai familiari della vittima del sinistro.
Annullata, dunque, la sentenza impugnata, che è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché la medesima procedesse a una nuova valutazione dei fatti.
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