Responsabilità medica: camici bianchi salvi, la prova sarà sul paziente

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Legge “salva assicurazioni” che aggiorna il codice penale: nelle cause da responsabilità medica, al paziente l’onere della prova.  

Riscritte le norme sulla responsabilità civile e penale dei medici: con un aggiornamento al codice penale viene invertito l’onere della prova nelle cause da responsabilità dei sanitari che ora viene scaricato interamente sul paziente. Inoltre, il professionista sanitario sarà punibile solo per colpa grave e se non abbia rispettato le linee guida emesse da società scientifiche Doc. Insomma, fare causa al medico per un errore professionale sarà più difficile.

L’intervento normativo di riordino della materia è appena approdato alla Camera e promette una epocale svolta relativamente alle norme in materia di contenzioso sanitario sulla responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari. Questo per combattere quella che viene definita “medicina difensiva”, la tendenza cioè dei medici di prescrivere troppo per timore di incorrere in una causa intentata da un paziente: eccesso di prescrizione che peserebbe sul servizio sanitario per almeno 10 miliardi.

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Quanto alla responsabilità civile, questa sarà di natura extracontrattuale per tutti i medici che non siano liberi professionisti (e, quindi, si trovino in rapporto di dipendenza con l’ente ospedaliero pubblico), mentre resta contrattuale per strutture e professionisti privati. Spetterà al paziente dimostrare di aver subito un danno: l’onere della prova, dunque, è a carico del danneggiato che dovrà chiarire al giudice non solo la natura e l’entità della lesione subìta, ma anche come la stessa possa essere dipesa dall’errore del camice bianco (cosiddetto rapporto di causalità). 

Quanto alla responsabilità penale, invece, viene inserito un nuovo articolo all’interno del codice penale: la morte o la lesione della persona assistita sono imputabili al medico solo in caso di colpa grave e questa sarà comunque esclusa se il sanitario avrà rispettato le famose linee guida stilate da società scientifiche accreditate dal ministero. Le strutture sanitarie, tenute a stipulare una polizza assicurativa così come del resto tutti i medici, potranno rivalersi su questi ultimi a condizione: solo che sussista il dolo o colpa grave e solo a risarcimento avvenuto, nel caso in cui il danneggiato, nella causa contro la struttura, non abbia citato anche il sanitario.

Salvi gli stipendi dei medici. In ogni caso l’azienda sanitaria, convenuta in causa dal paziente danneggiato, nel rivalersi contro il medico responsabile non potrà chiedere un risarcimento per un importo superiore al quinto dello stipendio. Inoltre lo “stop” all’avanzamento di carriera del sanitario responsabile sarà limitato ai tre anni successivi il passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa.

L’obbligo di conciliazione. La causa in tribunale sarà solo l’extrema ratio: prima di approdare davanti al giudice le parti – compresa la compagnia di assicurazione – dovranno avviare obbligatoriamente il tentativo di conciliazione, la cui mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare le parti che non si siano presentate al pagamento delle spese di consulenza e di lite e a risarcire la parte che è comparsa alla conciliazione.

L’azione diretta verso l’assicurazione. Così come avviene oggi con i sinistri stradali, il danneggiato potrà fare direttamente causa all’assicurazione del responsabile e viene istituito un Fondo di Garanzia delle Vittime: esso risarcirà i danni d’importo superiore ai massimali previsti dai contratti stipulati dall’azienda o dal medico o provvederà nel caso in cui la compagnia sia fallita. (laleggepertutti.it)

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