La Terza Sezione Civile dichiara inammissibile il ricorso di un paziente che, dopo aver rinunciato al primo motivo, ha dedotto la violazione del consenso informato senza indicare se e in quale sede processuale avesse formulato l’autonoma domanda risarcitoria. La pronuncia consolida il principio per cui la pretesa per lesione dell’autodeterminazione è ontologicamente distinta da quella per malpractice e non può essere rilevata d’ufficio (Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 23 giugno 2026, n. 21321).
Il caso: doppio intervento e danni permanenti
La vicenda trae origine dall’atto di citazione con cui D.A.A. conveniva in giudizio l’AUSL di Teramo e i medici P.E., C.I., G.P. e M.M., deducendo che l’équipe — sulla scorta di un’errata diagnosi e in assenza di previo consenso informato — lo aveva…





