Incendio nel centro commerciale, nessun risarcimento per il negozio chiuso senza la prova rigorosa del danno

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L’incendio nel centro commerciale che aveva causato la chiusura di un’attività commerciale non è sufficiente, da solo, a fondare una richiesta di risarcimento. La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso, confermando i rigorosi oneri probatori a carico del conduttore che agisce per il risarcimento dei danni indiretti da forzata chiusura e chiarendo importanti limiti procedurali in sede di insinuazione al passivo fallimentare (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 25 giugno 2026, n. 21674).

Il caso: la forzata chiusura e l’insinuazione al passivo

La vicenda trae origine da un incendio nel centro commerciale scoppiato all’interno dei locali di una tintoria. Le fiamme e le conseguenze del sinistro avevano costretto la “c s.p.a.”, conduttrice di un vicino punto vendita, a un periodo di chiusura forzata dal 16 luglio 2017 al 21 marzo 2018.

In seguito al fallimento della società proprietaria dell’immobile, la conduttrice presentava domanda di insinuazione allo stato passivo chiedendo il riconoscimento in via privilegiata ex art. 2767 c.c. di oltre 627.000 euro per i danni indiretti subiti a causa della chiusura (perdita di incassi, costi fissi dei dipendenti, spese pubblicitarie), al netto dell’indennizzo di 100.000 euro già ricevuto dall’assicurazione.

Il Tribunale di Padova — il cui decreto di rigetto n. 398/2022, reso nel procedimento di opposizione ex art. 98 l.fall., è stato impugnato avanti la Cassazione (R.G.N. 5820/2022) — fondava la propria decisione su due autonome rationes decidendi: la validità di una clausola contrattuale che imponeva alla conduttrice di assicurarsi contro i danni e di esonerare la proprietà da responsabilità per danni indiretti (salvo il dolo della sublocatrice o della proprietaria); nonché l’assoluta carenza probatoria in merito alla quantificazione e all’effettiva sussistenza dei danni lamentati.

La società danneggiata ricorreva in Cassazione affidandosi a dodici motivi di doglianza, contestando sia la qualificazione della clausola di esonero da responsabilità, sia la mancata ammissione dei mezzi istruttori. Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.

La struttura della decisione: la doppia ratio e il principio della ragione più liquida

La Prima Sezione Civile ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando preventivamente i motivi relativi al difetto di prova (dall’ottavo all’undicesimo). Il loro rigetto ha reso superfluo — e, anzi, inammissibile per difetto di interesse — l’esame dei primi sette motivi, dedicati alla clausola di esonero della responsabilità.

La Corte ha infatti richiamato il principio consolidato secondo cui, quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. 4738/2022, 22697/2021, 10012/2021, 3194/2021, 15075/2018, 18641/2017 e 15350/2017). Poiché i motivi 8-11 sono stati rigettati, la ratio sulla mancata prova del danno è rimasta in piedi, e i motivi 1-7 sono stati assorbiti.

I principi di diritto sul difetto di prova

1. Inopponibilità delle scritture contabili al curatore fallimentare

La ricorrente (ottavo e nono motivo) lamentava il mancato esame dei propri bilanci aziendali per dimostrare il crollo dei ricavi dopo la chiusura forzata per l’incendio nel centro commerciale. Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché nel complesso si riversavano nel merito, richiedendo alla Corte di rinnovare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha precisato la Cassazione richiamando Cass. S.U. 20867/2020, rileva solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti (art. 115) o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale (art. 116), non quando si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento.

Quanto al merito, la Corte ha comunque ribadito il principio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 4213/2013): l’efficacia probatoria dei libri contabili tra imprenditori ex art. 2710 c.c. non si applica nei confronti del curatore fallimentare. Il curatore, infatti, non subentra nei pregressi rapporti facenti capo al fallito, ma agisce nella veste di gestore del patrimonio a tutela della massa dei creditori. Nei suoi confronti, l’imprenditore insinuato al passivo è un soggetto terzo e deve fornire prove rigorose del proprio credito, non potendo limitarsi alla produzione del proprio bilancio.

Il Tribunale, peraltro, aveva dato conto con precisione dell’insufficienza probatoria: nessuna idonea documentazione per i costi dei dipendenti (solo comunicazioni non sottoscritte e la fattura del commercialista), solo tre fatture per le spese pubblicitarie, senza che le ulteriori fatture intestate a soggetti terzi risultassero riferibili alla ricorrente.

2. No all’ispezione documentale esplorativa

Sempre nell’ambito dell’ottavo motivo, la ricorrente censurava il mancato accoglimento della richiesta di ispezione ex art. 118 c.p.c., disattesa dal Tribunale in ragione della sua totale genericità. La Cassazione ha confermato che l’ispezione costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’istante. Il suo mancato esercizio, essendo espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito, non può formare oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (Cass. 31251/2021).

3. No alla CTU esplorativa

L’undicesimo motivo, dichiarato infondato, censurava il diniego della Consulenza Tecnica d’Ufficio. La Cassazione ha ribadito che la CTU è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui diniego può essere motivato anche implicitamente dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. 326/2020). Il Tribunale aveva definito la CTU richiesta «esplorativa e non rilevante risultando la causa già documentalmente istruita e matura per la decisione»: se la CTU doveva essere espletata previa acquisizione dei documenti ex art. 118 c.p.c., il rigetto di tale acquisizione implicava il rigetto dell’accertamento peritale.

Il principio per il professionista è chiaro: la CTU non è un mezzo di prova e non può mai avere finalità esplorative per «andare a caccia» di un danno che la parte non ha preventivamente e documentalmente allegato.

4. Il limite della valutazione equitativa (art. 1226 c.c.)

Il decimo motivo, dichiarato inammissibile, riguardava la richiesta di liquidazione equitativa del danno. La Corte ha ribadito che il ricorso all’art. 1226 c.c. è consentito solo in presenza di una oggettiva e incolpevole impossibilità di stimare l’esatto ammontare del pregiudizio, ma presuppone che l’esistenza ontologica del danno (l’’an debeatur) sia già stata dimostrata con certezza (cfr. Cass. 20889/2016 e 127/2016). Nel caso di specie, a fronte dell’accertamento del Tribunale sull’insussistenza della dimostrazione del danno, la censura esprimeva un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Se la parte fallisce nel provare l’esistenza stessa della perdita, il giudice non può intervenire in via equitativa per sanare tale lacuna probatoria.

La sorte dei motivi 1-7 e il rigetto integrale

I motivi da uno a sette — che investivano l’interpretazione della clausola di esonero (artt. 1362 ss. c.c.), la sua asserita vessatorietà (art. 1341 c.c.), la violazione dell’art. 1229 c.c. e vizi di motivazione — sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, in applicazione del principio della doppia ratio sopra illustrato. Stessa sorte per il dodicesimo motivo, che nell’auspicato accoglimento del ricorso sollecitava la riforma della regolamentazione delle spese: non costituiva una vera e propria censura.

Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (Euro 8.000 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA) e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.

Conclusioni

L’ordinanza ricorda ai creditori istanti in sede fallimentare che l’allegazione del danno indiretto non è mai presunta dal fatto storico in sé (la chiusura del negozio a causa del fumo e dell’incendio nel centro commerciale), ma esige una produzione contabile analitica. Affidarsi a perizie di parte senza allegare i documenti primari (registri IVA, estratti conto, buste paga tracciabili) espone la domanda al rigetto inevitabile, blindato poi in Cassazione dall’insindacabilità dell’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

Avv. Sabrina Caporale

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