Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 3, legge n. 189/2012, relativi ad ipotesi di omicidio o lesioni colpose ascritte all’esercente la professione sanitaria, in un ambito regolato da linee guida, stante l’intervenuta parziale abrogatio criminis delle richiamate fattispecie, in osservanza dell’art. 2, comma 2, cod. pen., occorre procedere d’ufficio all’accertamento del grado della colpa, giacché le condotte qualificate da colpa lieve sono divenute penalmente irrilevanti e la limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve può operare, per le condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, anche in caso di errori che siano connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 23823 depositata il 6 giugno 2016.
Questi i fatti.
La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure e la condanna di un medico per la morte di un paziente. Al professionista veniva contestato di aver omesso per colpa di effettuare con tempestività attività diagnostiche e terapeutiche che con buona probabilità avrebbero evitato il decesso della vittima.
Il medico ricorreva, pertanto, in Cassazione denunciando violazione di legge, atteso che anche nel caso in cui si fosse ritenuto che la sua condotta fosse da ricondurre a colpa per imperizia, andava comunque valutato il grado della colpa, alla luce di quanto previsto dall’art. 3, legge n. 189 del 2012 (decreto Balduzzi).
A tal proposito, era necessario valutare se il medico si fosse attenuto, o meno, alle linee guida e se in tale ambito emergessero profili di colpa grave.
Ebbene con la sentenza in esame gli Ermellini chiariscono i limiti della responsabilità medica per colpa a seguito della novella intervenuta nel 2012 che ex art. 3 della legge n. 189 ha stabilito che: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve“.
La Cassazione ha richiamato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel procedere all’interpretazione della norma su citata, chiarendo che la novella esclude la rilevanza penale della colpa lieve, rispetto a quelle condotte lesive che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica.
E’ stato sottolineato come la su citata norma abbia dato luogo ad una parziale abolitio criminis degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l’area penalmente rilevante individuata dalle predette norme incriminatrici, giacché oggi vengono in rilievo solo le condotte qualificate da colpa grave.
Sulla base di tanto, prosegue la Suprema Corte, nel caso de quo, che l’omessa verifica dei margini di operatività della parziale decriminalizzazione, operata dalla legge n. 189 del 2012, rispetto alla fattispecie di omicidio colposo, contestata anteriormente alle modifiche del 2012 ed oggetto di procedimento pendente alla data di entrata in vigore della novella, è questione che involge la doverosa osservanza, da parte del giudice del merito, delle disposizioni che regolano la successione nel tempo di norme incriminatrici, ai sensi dell’art. 2, comma 2, cod. pen..
Pertanto, la doglianza, mossa in sede di ricorso per cassazione, relativa alla carenza motivazionale derivante dall’omessa applicazione della sopravvenuta disposizione abrogratrice, nella valutazione del grado della colpa del medico, secondo il canone della retroattività della norma più favorevole, refluisce quale denuncia di violazione della legge penale, con riferimento al mancato accertamento dell’elemento soggettivo della fattispecie, come delineato dalla più favorevole normativa sostanziale sopravvenuta, di talché il motivo di ricorso non può che qualificarsi ammissibile, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, vulnerata dall’omessa doverosa applicazione della sopravvenuta disciplina più favorevole.
A tal fine, nel determinare la misura del rimprovero, concorrono sia le specifiche condizioni del soggetto agente ed il suo grado di specializzazione, sia la situazione ambientale, di particolare difficoltà, in cui il professionista si è trovato ad operare.
Il giudice di merito deve operare una valutazione complessiva sia dei suddetti indicatori, che di altri, come ad esempio l’accuratezza nell’effettuazione del gesto clinico, le eventuali ragioni di urgenza, l’oscurità del quadro patologico, la difficoltà di cogliere e legare le informazioni cliniche, il grado di atipicità o novità della situazione data e così di seguito, così da poter esprimere la conclusiva valutazione sul grado della colpa, ponendo in bilanciamento fattori anche di segno contrario, che ben possono coesistere nell’ambito della fattispecie esaminata, non dissimilmente da quanto avviene in tema di concorso di circostanze.
Ora, anche nella consapevolezza della natura discrezionale della valutazione di cui si tratta, gli Ermellini hanno affermato che si può ragionevolmente parlare di colpa grave solo nel caso in cui si verifichi una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, ossia nel caso in cui il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente; al contrario, se il caso clinico risulti problematico, oscuro, equivoco o segnato dall’impellenza, maggiore dovrà essere la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del medico che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia.
Per concludere, quindi, il grado della colpa sarà verosimilmente elevato, nel caso in cui il professionista non abbia osservato elementari doveri di accuratezza.
Avv. Maria Teresa De Luca



