Responsabilità medica: il rispetto delle regole cautelari

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La sentenza oggetto della mia breve disamina attiene ad un’ipotesi di morte del paziente, in ragione di un (verosimile) errore posto in essere dal medico chirurgo.

Innanzitutto, per correttezza nei confronti di chi legge, è opportuno segnalare che il processo penale oggetto della sentenza n° 31490/16 veniva definito dagli Ermellini con annullamento senza rinvio, in ragione del decorso del termine di prescrizione e, pertanto, con il proscioglimento del medico imputato.
Ciò che però, a mio modesto avviso, è utile rappresentare in questa sede, sono le regole indicate dal Collegio della Suprema Corte nel corpo della motivazione della sentenza in esame, ove è stato appunto illustrato il concetto di fatto colposo nonché il rispetto, da parte del medico, delle regole cautelari.

Innanzitutto, un fatto è colposo allorquando non è doloso, ossia non discende dalla volontà dell’autore: ergo, la condotta colposa presuppone il verificarsi di un evento in ragione della negligenza, della imprudenza ovvero della imperizia dell’agente.
Pertanto, nell’ambito della c.d. “colpa medica”, una volta appunto esclusa una qualsivoglia volontà del medico curante di morte del paziente (nel qual caso sarebbe omicidio volontario), occorre appurare se con la sua azione ovvero omissione abbia violato una regola cautelare, ossia se il medico abbia agito senza rispettare la dovuta prudenza, imposta appunto dalle leggi scientifiche.

Sull’accertamento della responsabilità colposa del sanitario si è pronunciata dapprima la Corte di Cassazione penale, a Sezioni Unite, nella storica sentenza Franzese del 2002, e poi è intervenuto il Legislatore, nel 2012, con la Legge Balduzzi (per i contenuti della sentenza Franzese e della Legge Balduzzi si rimanda a quanto già pubblicato dal sottoscritto).

Orbene, nel caso in esame i Giudici di Legittimità hanno affermato che sussistono regole cautelari rigide, che indicano analiticamente il comportamento che il sanitario deve assumere, alla luce appunto delle leggi scientifiche, e regole cautelari elastiche, le quali, per converso, indicano in maniera indeterminata il comportamento da assumere.
Pertanto, allorquando un Giudice si trova dinanzi ad un comportamento del medico che qualifica “imprudente”, deve sul punto addurre una dettagliata motivazione. Cosa significa ciò? Significa che l’A.G., nel momento in cui qualifica colposa poiché imprudente la condotta del medico, deve altresì indicare quale sarebbe stata la regola cautelare da seguire nel caso concreto.

Nel caso in esame, dunque, asserisce espressamente la Corte di Cassazione che il Collegio di Appello ha ritenuto imprudente l’utilizzo di una determinata strumentazione (“piezorugey”) da parte del sanitario/imputato, in ragione dell’età avanzata del paziente, ma censurano gli Ermellini che quanto affermato dal Collegio di secondo grado in realtà non è stato confortato da alcun tecnico intervenuto appunto nel processo penale, che, si ribadisce, è stato definito con annullamento senza rinvio in ragione della intervenuta prescrizione del reato.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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