Responsabilità professionale degli avvocati e preponderanza dell’evidenza

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In tema di responsabilità professionale degli avvocati i legali possono essere indagati, in caso di negligenza, solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività omessa

Mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di Cassazione. Questo il motivo alla base dell’azione intentata nei confronti di due legali da parte del loro assistito. L’uomo si era rivolto al Tribunale di Milano chiedendo che venisse accertata la responsabilità professionale degli avvocati. Contestava, in particolare, la loro negligenza nell’ambito di un procedimento per licenziamento illegittimo, che avrebbe causato, a suo avviso, la prescrizione del diritto vantato.

Il Giudice meneghino aveva riconosciuto la responsabilità dei convenuti. Tuttavia, non aveva accolto la pretesa risarcitoria per mancanza di prova in ordine ai danni che il ricorrente asseriva di aver subito.

La decisione era stata ribaltata in sede di appello con il riconoscimento in favore dell’attore di un risarcimento pari a 178.486, 28 euro. Gli avvocati avevano quindi impugnato la pronuncia per cassazione.

Tra le altre motivazioni, i ricorrenti lamentavano che l’affermazione della loro responsabilità sarebbe dovuta essere preceduta dal raggiungimento della prova certa circa l’esito favorevole del giudizio di rinvio, anziché dalla sola valutazione di un’elevata probabilità di vittoria.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 25112/2017, ha ritenuto infondato il ricorso proposto.

Gli Ermellini hanno sancito che “in tema di responsabilità per colpa professionale consistita nell’omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza, o “del più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa”.

Per approfondire il percorso che ha portato i Giudici del Palazzaccio ad esprimere tale massima si invita a leggere l’articolo “Responsabilità degli avvocati: sempre ‘più probabile che non’” dell’avv. Annalisa Bruno.

 

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