A seguito di imputazione e detenzione cautelare per il delitto di associazione mafiosa, l’imputato aveva presentato istanza di modifica o revoca della custodia in carcere, per effetto dell’attività lavorativa svolta dal coniuge e della presenza di un figlio minore

Ma per l’adito giudice nel caso di specie, non ricorreva l’ipotesi di impossibilità assoluta della madre di prestare assistenza al figlio minore e in ogni caso, non erano venute meno le esigenze cautelari, in relazione ai delitti contestati.
Sul caso si sono pronunciati anche i giudici della Cassazione a seguito del ricorso formulato dal difensore dell’imputato

Ebbene, il ricorso è stato rigettato perché inammissibile e infondato.

Il Tribunale, con motivazione priva di vizi, aveva osservato che la presenza dei nonni e di altri prossimi congiunti appartenenti ad entrambe le famiglie di origine della coppia, avrebbero potuto sopperire all’assenza dei due genitori e nella specie, al tempo in cui la madre del bambino era impegnata nella attività lavorativa.
La decisione era, pertanto, in sintonia con gli insegnamenti di legittimità, a mente dei quali “in tema – di divieto di custodia cautelare in carcere per l’imputato padre di prole non superiore ai sei anni, la condizione di madre-lavoratrice rileva, quale impedimento assoluto ad assistere i figli, a condizione che venga adeguatamente dimostrata l’oggettiva impossibilità per la madre di conciliare le esigenze lavorative con l’assistenza alla prole, nonché di avvalersi dell’ausilio di parenti od altre figure di riferimento, ovvero di strutture pubbliche”.
Invero, la donna lavorava durante la mattina con soli due pomeriggi a settimana. Tale circostanza non poteva certamente qualificarsi come assoluta impossibilità per la madre di prestare la necessaria assistenza alla figlia minore.
Come già affermato dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione n. 27000 del 28/05/2009, “l’attività di lavoro svolta dalla madre non costituisce di per sé ostacolo tale da impedirle di attendere alla cura del minore, anche con l’eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate, poiché il solo impegno lavorativo di 39 ore settimanali della madre non integra un impedimento assoluto alla assistenza alla prole, trattandosi di situazione comune alla maggioranza delle situazioni familiari”.

La redazione giuridica

 
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