Ricadute a seguito dell’infortunio sul lavoro e pedissequa risarcibilità (Corte Appello Roma sez. lav., 11/10/2022, n.3447).
Ricadute a seguito dell’infortunio riportato dal lavoratore e regime applicabile in punto di risarcimento.
Il lavoratore, guardia giurata, aveva subito due infortuni professionali, uno in data 21 febbraio 2001 al ginocchio destro e l’altro in data 13 ottobre 2001 alla spalla destra, entrambi indennizzati dall’INAIL a titolo d’inabilità temporanea.
A seguito di ricadute del 18 settembre 2003 aveva avuto due nuovi periodi d’inabilità temporanea, in relazione al primo infortunio dal 18 settembre 2003 fino al 24 marzo 2004 e in relazione al secondo infortunio dal 25 marzo 2004 fino al 31 dicembre 2005. Per i predetti periodi il datore di lavoro gli aveva anticipato l’indennità per inabilità temporanea nell’importo complessivo di € 42.473,64.
Successivamente, in data 13 gennaio 2006 l’INAIL gli aveva comunicato che nella seduta del 14 dicembre 2005 il Collegio Locale INAIL – INPS aveva deciso che i predetti periodi di assenza dal lavoro non erano indennizzabili da nessuno dei due Istituti.
Conseguentemente, il datore di lavoro aveva proceduto a recuperare quanto gli aveva erogato a titolo d’indennità per inabilità temporanea, operando le trattenute anche sul T.F.R. e rivendicando all’esito un residuo credito restitutorio di € 13.603,90.
Pertanto, il lavoratore in data 23 aprile 2012 chiedeva all’INPS di corrispondergli l’indennità di malattia in relazione al predetto complessivo periodo di “ricadute”.
Seguiva la decisione del Tribunale di Roma n. 6934/2011che riconosceva in suo favore l’indennità per inabilità temporanea per il periodo 25 marzo 2004 – 25 giugno 2004 (93 giorni) in relazione all’infortunio n. 500900138, con liquidazione della somma di € 3.634,00.
Infine, il lavoratore si attivava per conoscere la decisione del Collegio Centrale circa la competenza dell’INPS, ovvero dell’INAIL, a erogare le prestazioni per i periodi 18 settembre 2003 – 24 marzo 2004 e 26 giugno 2004 – 30 dicembre 2005. Il Collegio indicava l’INAIL come ente tenuto all’adempimento dell’incombente in quanto depositario dell’originale dei documenti richiesti.
Non ricevendo altri riscontri il lavoratore chiedeva al Tribunale:
– accertare il suo diritto al trattamento d’infortunio o di malattia e comunque per inabilità temporanea a carico dell’INAIL e/o dell’INPS in relazione alle “ricadute” riportate in ricorso e, per l’effetto condannare i predetti enti, per quanto di competenza, a restituirgli la somma trattenuta sulla retribuzione dal datore di lavoro.
il Tribunale così decideva: “-Dichiara l’inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell’INAIL relative al periodo 25.3.2004-30.3.2005; -rigetta le domande proposte nei confronti dell’INAIL relative al periodo 18.3.2003- 24.3.2004; -dichiara l’inammissibilità delle domande proposte nei confronti dell’INPS; – rigetta ogni altra domanda e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.”
Secondo il Tribunale la domanda azionata nei confronti dell’INAIL e dell’INPS è inammissibile.
Con l’appello il lavoratore chiede che gli venga attribuito l’equivalente dell’indennizzo cui egli avrebbe avuto diritto nei periodi di astensione dal lavoro per “ricadute”, giacché il trattamento economico per inabilità temporanea non era stato erogato né dall’ente assicuratore né dall’ente previdenziale a cagione della mancata pronuncia in tema da parte del Collegio Centrale INAIL – INPS.
Il gravame non è fondato.
Con riguardo alla qualificazione della domanda azionata, come domanda risarcitoria, osserva la Corte che: – “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (Cass. n. 10049/2022).
La pretesa azionata dal lavoratore è finalizzata a rientrare della diminuzione patrimoniale patita a causa delle trattenute sulla retribuzione già eseguite dal datore di lavoro per recuperare il trattamento economico corrispostogli nel complessivo periodo d’inabilità temporanea da “ricaduta” e formalmente anticipato quale prestazione assicurativa in conto INAIL.
Ebbene, il lavoratore non ha azionato una domanda di adempimento (avente cioè a oggetto il pagamento di dette prestazioni), ma ha azionato una domanda risarcitoria, avendo chiesto di condannare l’INPS e/o l’INAIL a restituire/tenerlo indenne/manlevarlo per l’assenza nel suo patrimonio della somma di denaro corrispondente a dette prestazioni, somma anticipata dal datore di lavoro, ma poi ripetuta nei suoi confronti.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità risarcitoria del debitore, sia contrattuale che extracontrattuale, il creditore ha l’onere di provare: -l’esistenza della posizione di diritto che ritiene violata dall’inadempimento ovvero l’esistenza del fatto ingiusto foriero di danno; -l’in sé della lesione di cui chiede il ripianamento; -il nesso di causalità tra l’inadempimento ovvero il fatto illecito e il pregiudizio patito (v., riassuntivamente, ex aliis Cass. n. 28995/2017).
Tuttavia, con riguardo alla prestazione assicurativa, il Tribunale ha rilevato, per un certo segmento del complessivo periodo oggetto di causa, l’esistenza del giudicato c.d. esterno rappresentato dalla sentenza n. 6934/2011 del Tribunale di Roma, denegante questo diritto e, per il restante segmento, l’assenza di prova del fatto costitutivo della domanda.
Questa statuizione è ormai coperta dal giudicato c.d. interno, perché non impugnata.
Con riguardo, invece, alla prestazione previdenziale, il Tribunale ha statuito l’avvenuta decadenza dall’azione volta all’accertamento del relativo diritto e questo dictum si sottrae alle censure dell’appellante.
L’avvenuta reiezione, da parte dell’INPS, dell’istanza amministrativa per ottenere il trattamento di malattia, onerava l’appellante, a pena di decadenza sostanziale dal diritto ai ratei della prestazione scaduti, di agire in giudizio nel termine di un anno dalla definizione del procedimento amministrativo, termine che pacificamente non è stato rispettato.
L’appello viene respinto con soccombenza per le spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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