Valutazione delle prove testimoniali e sinistro stradale (Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2022, n.30366).

Valutazione delle prove testimoniali e onere probatorio in tema di sinistro stradale.

Conducente e proprietario del motoveicolo citavano dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Altamura, proprietario e assicurazione del veicolo chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da loro subiti in occasione del sinistro stradale.

In particolare, la moto veniva urtata dalla vettura che invadeva l’opposta corsia di marcia, ed usciva di strada con danni fisici al conducente e al trasportato.

Il Tribunale, accoglieva la domanda del trasportato e respingeva quella del conducente del motociclo.

I soccombenti impugnano in appello e la Corte di Bari, rigetta il gravame con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La vicenda approda in Cassazione ove i ricorrenti lamentano falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., sul rilievo per cui la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto non attendibile uno dei testi, dando fede a quanto risultava dal rapporto della Polizia stradale che era stato smentito in sede di istruttoria testimoniale.

Con il secondo motivo lamentano errata valutazione delle prove testimoniali del teste considerato inattendibile; tale deposizione, invece, essendo dell’unico testimone presente, avrebbe dovuto essere ritenuta perfettamente credibile, conducendo in tal modo all’accoglimento della domanda.

Le censure sono infondate.

“In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358).”

I Giudici d’Appello hanno osservato che gli attori non avevano assolto l’onere della prova a loro carico relativo all’effettiva dinamica del sinistro così come descritto.

Da nessun elemento poteva trarsi la prova della presenza di una vettura sul luogo dell’incidente. L’unico teste, pur avendo avallato la versione fornita dai danneggiati, nulla aveva dichiarato agli agenti della Polizia stradale intervenuti nell’immediatezza del fatto.

Inoltre non è stata prodotta alcuna fotografia né della moto incidentata, né di un’altra ipotetica vettura, tale da dimostrare il punto di impatto tra i due mezzi.

Dal complesso di questa ricostruzione la Corte è pervenuta alla valutazione di inattendibilità del teste, rigettando, appunto, la domanda.

Il ricorrente insiste nel sostenere che la Corte di merito avrebbe violato l’art. 2700 c.c., perché avrebbe attribuito al verbale della Polizia il valore di piena prova anche in relazione a fatti non avvenuti in presenza; il che non è esatto, perché il ragionamento svolto dalla Corte d’appello è coerente e articolato.

Anche la censura del secondo motivo si risolve in un’affermazione del tutto immotivata, sostenendosi che il teste avrebbe dovuto essere ritenuto attendibile.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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