Non ha rispettato il segnale di Stop e provoca lo scontro (Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2022, n.28662).

Non ha rispettato il segnale di Stop e travolge la moto in transito.

Il motociclista ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari, pubblicata in data 25 marzo 2021, articolando un solo motivo.

Il ricorrente espone di avere agito contro il proprietario e l’assicurazione del veicolo Fiat 500 per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente stradale avvenuto mentre era alla guida del proprio motociclo piaggio Beverly, entrato in collisione con la Fiat 500 il cui conducente, M.F., non ha rispettato il segnale di stop.

Il Tribunale di Bari rigettava la domanda.

La Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’appello ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riscontrato plurime contraddizioni riguardo le circostanze in cui sarebbe avvenuto l’urto. 

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la  statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso di dover ricorrere all’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2; in particolare, la sentenza impugnata ha riscontrato gravi contraddizioni nella descrizione della dinamica del sinistro e la mancanza di documentazione idonea ad operare una concreta ricostruzione dell’accadimento sia sotto il profilo della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della Fiat 500, sia sotto il profilo della responsabilità concorsuale di quest’ultimo.

Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in un duplice errore: i) non aver applicato, pur essendovene i presupposti, la presunzione di corresponsabilità; ii)) non averla applicata, nonostante la richiesta di parte.

Il motivo è infondato.

Gli Ermellini osservano che il Giudice può rilevare d’ufficio la responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ma a condizione che gli siano stati prospettati gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilità e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda (Cass. 06/10/2021, n. 27169).

Ebbene, i Giudici d’Appello non si sono limitati a ritenere non provata la esatta dinamica del sinistro, secondo cui il veicolo non ha rispettato il segnale di stop, ma ha ritenuto non provato l’accadimento; solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell’incidente sia dimostrato (fatto noto) può presumersi, in assenza di un’attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti.

La ratio è quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.

Conseguentemente, non avendo il motociclista né allegato, né dimostrato, che la Fiat 500 non ha rispettato il segnale di Stop, non è possibile discorrere di corresponsabilità.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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