E non solo! Nel ricorso 696bis il Giudice veronese, malgrado la previsione della legge Gelli, non ritiene necessaria la nomina del collegio peritale

Il Tribunale di Verona, Sez. III, con l’ordinanza del 10 maggio 2018 resa in un ricorso 696bis (giudice dott. Massimo Vaccari), si è pronunciato in un ambito ancora molto controverso della responsabilità medica, ovvero quello che riserva la possibilità per il paziente danneggiato di chiamare nel procedimento di accertamento tecnico preventivo direttamente la compagnia di assicurazione della struttura sanitaria o del medico.

Un primo aspetto che affronta l’ordinanza in commento è quello relativo all’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia di assicurazione della struttura sanitaria, che si fonda sul fatto che nell’attuale assetto normativo difetta una disciplina che consenta l’azione diretta del danneggiato nei confronti della assicurazione della struttura sanitaria o del sanitario

Secondo il Tribunale di Verona, tale profilo, non rileva con riferimento al coinvolgimento dei predetti soggetti nel ricorso 696bis.

Gli orientamenti controversi.

In verità, tale problematica è molto dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza ed ha dato origine a due diversi orientamenti. In base al primo, tra l’altro prevalente in dottrina, l’individuazione delle parti chiamate a partecipare al procedimento di ATP è diretta conseguenza del tipo di azione di merito che il danneggiato intende esperire: se l’azione si fonda sull’art. 7 L. 24/2017 il giudizio dovrebbe essere promosso nei confronti della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria o di entrambi, mentre se l’azione risarcitoria avesse carattere diretto, così come previsto dal nuovo art. 12 L. 24/2017, legittimata passiva sarebbe anche la compagnia assicuratrice dell’una o dell’altro.

Da ciò consegue che, poiché le disposizioni di cui all’azione diretta nei confronti dell’assicurazione si applicano, ex art. 12, sesto comma L. 24/2017, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà essere emanato (entro 120 giorni) a norma dell’art. 10, comma 6), sino a quando non verrà approvato il suddetto decreto il danneggiato avrà la facoltà di convenire nell’ATP solo la struttura sanitaria o il professionista sanitario (cfr. Trib. Venezia, sez. II civile, 11 settembre 2017; Trib. Padova, sez. ricorsi, 27 novembre 2017).

Il secondo orientamento invece (cfr. Trib. Venezia, sez. II 18 gennaio 2018; Trib. Verona, sez. III civile, 31 gennaio 2018), sottolinea come la necessità della partecipazione delle compagnie assicuratrici dell’ente ospedaliero o del professionista discenda sia una diretta conseguenza della funzione conciliativa dell’istituto e del dato normativo, che precisa come tali soggetti sono parti del procedimento e, tra l’altro, quelle principalmente onerate della proposta conciliativa.

Un ulteriore riscontro a tale ricostruzione si rinviene nella clausola di salvezza con cui esordisce l’art. 12 che fa espressamente “salve le disposizioni dell’articolo 8”.

La posizione del Tribunale di Verona

Il Tribunale di Verona apertamente aderisce al secondo orientamento, ritenendo in primis, che la possibilità di coinvolgere già nell’ATP le compagnie di assicurazione consenta, anche sotto il profilo funzionale, di meglio perseguire la finalità conciliativa che caratterizza l’istituto e che vale a contraddistinguerlo, sotto tale profilo, dalla mediazione, che pure può essere esperita in alternativa all’ATP, ex art. 8, secondo comma, ma nella quale le compagnie di assicurazione raramente vengono coinvolte.

Altro elemento da non trascurare, secondo il Tribunale, è che il danneggiato sarà indotto “a convenire nella procedura stragiudiziale tutti i potenziali soggetti passivi della azione risarcitoria dalla peculiare disciplina in tema di spese che è contenuta nel comma 4 dell’art. 8”.

In base a quanto stabilito dalla su citata norma, la conseguenza alla mancata partecipazione all’ATP, è la condanna, con il provvedimento che definisce il successivo giudizio, della parte, anche se vittoriosa, che abbia disatteso la prescrizione normativa, al pagamento delle spese di consulenza e di assistenza legale, relative sia al ricorso 696bis che a quello di merito, oltre che al pagamento di una pena pecuniaria, che, non è quantificata né nel minimo né nel massimo, a vantaggio di tutte le altre parti cha abbiano invece partecipato al procedimento.

Da ultimo il Tribunale sottolinea che, ancora per molti anni, l’ATP conciliativa riguarderà ipotesi di responsabilità da valutarsi sulla scorta delle discipline di diritto sostanziale anteriori alla legge Gelli, ovvero delle norme del codice civile e della L. 8 novembre 2012 n. 189, c.d. legge Balduzzi, per i fatti commessi dopo l’entrata in vigore della stessa, cosicché la definizione dell’ambito soggettivo dell’istituto non può dipendere dalla piena entrata in vigore delle nuove norme.

La conclusione del Tribunale di Verona è che sono parti necessarie del ricorso 696bis di cui all’art. 8 L. 24/2017 tutti i soggetti che il ricorrente prospetti come obbligati al risarcimento dei danni lamentati, compreso l’esercente la professione sanitaria autore della condotta illecita, anche se dipendente della struttura, che già fosse stato individuato in quella fase ovvero quelle che possono partecipare all’eventuale giudizio di merito.

È obbligatorio nominare un collegio peritale?

Il giudice non solo ha risolto positivamente la questione, ritenendo possibile esercitare già da adesso l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni della struttura sanitaria, ma ha anche ritenuto adeguata la nomina di un singolo CTU, anziché un collegio peritale.

Il Tribunale ha infatti osservato che la disposizione dedicata alla legge Gelli-Bianco alla disciplina del collegio peritale per lo svolgimento dei procedimenti per ATP non prevede un obbligo per il giudice di nominare per ogni procedimento un collegio di periti di cui facciano parte il medico legale e lo specialista della branca di riferimento all’evento di malpractice medica.

Le spese del procedimento.

Da ultimo il Tribunale si sofferma sul regime delle spese di procedimento ritenendo di porle a carico del ricorrente, non considerando operante l’ammissione al gratuito patrocinio, in quanto già concessa relativamente alla fase di mediazione, già effettuata prima dell’ATP. Senza tralasciare poi che l’ATP e la mediazione sono previsti dalla legge Gelli-Bianco come alternativi tra di loro, al fine della proposizione della domanda risarcitoria di merito, e pertanto la ricorrente non avrebbe potuto usufruire del gratuito patrocinio per entrambi i procedimenti.

Avv. Maria Teresa De Luca

 

Leggi anche:

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO: QUALI SANZIONI E PARCELLE PER IL CTU

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui