L’interessato, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione, può proporre ricorso al Prefetto

Il ricorso al Prefetto, è un ricorso gerarchico mediante il quale si attiva una forma di tutela in sede amministrativa. Può essere presentato esclusivamente dal soggetto destinatario dell’obbligo al pagamento della sanzione.

Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di contestazione o notifica della violazione e l’Organo competente è il Prefetto del luogo della commessa violazione.

Il diritto a ricorrere si estingue per acquiescenza del trasgressore.

L’automobilista, infatti, che accetta il provvedimento attraverso il pagamento in misura ridotta non potrà presentare ricorso.

Anche il decorso del termine per ricorrere configura accettazione del provvedimento.

Il ricorso deve essere redatto per iscritto e deve contenere:

  • l’intestazione, con indicazione della competente autorità prefettizia cui è diretto;
  • l’epigrafe, con indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio del ricorrente;
  • gli estremi del verbale impugnato, con la data della sua contestazione o notificazione;
  • i motivi per i quali si propone il ricorso e cioè i vizi di legittimità o di merito su cui si fonda;
  • le conclusioni;
  • la sottoscrizione del ricorrente.

Al ricorso possono essere allegati documenti probatori (ricevute di pagamento, copia di autorizzazioni, testimonianze scritte, ecc.). Il ricorrente ha anche facoltà di fare istanza di audizione personale.

Il ricorso può essere presentato personalmente (non è obbligatorio il patrocino di un Avvocato) mediante deposito all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la cui data di presentazione è quella di spedizione indirizzata all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, oppure direttamente al Prefetto.

Il responsabile dell’Ufficio cui è pervenuto il ricorso lo dovrà trasmettere al Prefetto, entro 60 giorni – insieme all’originale del verbale e alla prova dell’eseguita contestazione o notificazione – corredato delle controdeduzioni necessarie a ricostruire il fatto e in grado di confutare o confermare ogni singolo motivo di ricorso.

Il Prefetto, valuta l’accertamento sotto il profilo della legittimità e del merito.

Infine, esegue il contraddittorio con il ricorrente che ne abbia fatto espressa richiesta.

All’audizione dell’interessato provvede, nel luogo, giorno e ora indicati con apposito invito, un funzionario dell’Ufficio competente della Prefettura; le dichiarazioni assunte sono succintamente riportate in un verbale sottoscritto dall’interessato e dal funzionario.

Il ricorso è deciso dal Prefetto con Ordinanza che deve contenere: l’indicazione della Prefettura decidente; l’indicazione della trasgressione, negli aspetti di fatto e di diritto; la motivazione, con l’indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, tenuto conto anche delle censure addotte a motivo del ricorso.

In ogni caso, la motivazione deve attenersi ai criteri della sufficienza e della completezza, concernente tutti i punti rilevanti della controversia.

Il termine per l’adozione dell’ordinanza è fissato in 120 giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore.

Tutti i termini per la gestione del procedimento sono perentori e si cumulano tra loro.

E’ prevista la figura del c.d. silenzio-accoglimento del ricorso non deciso entro il termine complessivamente previsto.

Qualora il ricorrente abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine dei 120 giorni si interrompe con la notifica dell’invito a presentarsi, e resta sospeso fino alla data fissata per l’audizione.

Se il ricorrente non si presenta senza allegare giustificazione, il Prefetto decide senza altre formalità; diversamente, verrà fissata altra data e il termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione.

L’ordinanza-ingiunzione deve essere notificata al ricorrente nel termine di 150 giorni dalla sua adozione.

La decisione può essere di accoglimento e l’autorità emette Ordinanza motivata di archiviazione degli atti cui consegue l’immediata cessazione degli effetti delle eventuali sanzioni accessorie; oppure di rigetto e l’autorità emette Ordinanza-ingiunzione motivata di condanna a una sanzione, più le spese, da pagare entro 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso al Prefetto presenta il vantaggio di non essere assoggettato al pagamento del contributo unificato, ma vi è da tenere presente che in caso di rigetto l’Ordinanza condanna a una sanzione pari al doppio di quella irrogata inizialmente.

L’Ordinanza di rigetto del Prefetto può essere impugnata dinnanzi al Giudice di Pace.

Avv. Emanuela Foligno

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