In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, rischia di pagare le spese di giudizio l’avvocato che abbia agito sprovvisto di una valida procura speciale

L’avvocato che non è munito di una valida procura speciale, assume la posizione di parte e a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e, in quanto unico soccombente, rischia di essere condannato al pagamento delle spese di giudizio. Lo ha chiarito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 32004/2019, pronunciandosi sul ricorso presentato da un pensionato che chiedeva la revoca dell’assegno divorzile per l’aggravamento delle sue condizioni di salute.

La beneficiaria dell’assegno si difendeva con controricorso in cui eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto diprocura al difensore, oltre che per la genericità del riferimento all’art. 360 c.p.c., per essere il ricorso inteso a contestare genericamente le valutazioni di merito della Corte di appello in larga parte peraltro coperte dal giudicato.

I Giudici della Suprema Corte hanno effettivamente ritenuto di respingere la motivazioni avanzate dall’impugnante, in quanto inammissibili.

Gli Ermellini hanno inoltre  rilevato il difetto di una valida procura nei confronti dell’avvocato. La procura speciale allegata al ricorso, oltre ad essere priva di data e di autentica da parte del difensore della sottoscrizione apposta in calce ad essa, si riferiva infatti espressamente  ad altro procedimento in materia di equa riparazione per la durata irragionevole del giudizio. Non era pertanto possibile presumere la riferibilità della procura al ricorso cui era stata allegata.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta – ha specificato la Cassazione – che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione di inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.

La redazione giuridica

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