Per dimostrare la riduzione della capacità lavorativa è onere del danneggiato supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica

Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l’elevata percentuale di invalidità permanente – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.

Lo ha ribadito, in linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, la Cassazione con l’ordinanza n. 13300/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo che si era visto respingere, in sede di merito, il riconoscimento del danno da riduzione di capacità lavorativa, per non avere dedotto  di essere disoccupato o di avere perso il lavoro a seguito di un incidente e di svolgere medesima professione precedente.

Nell’impugnare la decisione della Corte di appello davanti alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente tenuto conto che l’elevata percentuale di invalidità permanente avrebbe reso probabile la menomazione della capacità lavorativa.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il motivo è infondato, in quanto faceva perno su un ragionamento presuntivo che potrebbe essere adeguatamente utilizzato per la prova dell’entità della riduzione della capacità lavorativa specifica ma non per quanto concerne la sussistenza di essa.

“Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato – rilevano dal Palazzaccio – su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l’”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito”.

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